Tra le tante e rilevanti innovazioni introdotte dalla recente Riforma del processo civile, una in particolare va rintracciata nella disciplina dell’ascolto della persona minore di età.
In particolare, la Riforma introduce nel Codice di procedura civile una serie di previsioni (Libro II, Titolo IV bis, artt. 473 bis.4 e 473 bis.5) volte a colmare le lacune legislative a cui, sino ad oggi, aveva sopperito il diritto vivente, indicando espressamente quale sia l’importanza dell’opinione del minore, ed introducendo un vero e proprio dovere per il giudice di tenerla in considerazione, con peso maggiore in base al progredire dell’età e a seconda del grado di maturità della persona ascoltata.
Tali nuove previsioni armonizzano la disciplina previgente con l’ordinamento internazionale.
Quali sono i requisiti necessari per l’ascolto?
Secondo la legge, il minore di anni 12 compiuti può essere ascoltato dal Giudice.
Mentre per il minore prossimo ai 12 anni o di età inferiore, il Giudice dovrà effettuare una valutazione del suo grado di maturità.
È dunque compito del giudice, valutare in base al caso concreto, se il minore di dodici anni sia dotato di quella capacità di formare un proprio personale convincimento, manifestando i propri bisogni e le proprie necessità.
Oltre alla valutazione circa la capacità di discernimento, il Giudicante dovrà valutare se l’ascolto sia funzionale all’interesse del minore. Trattasi di un aspetto affatto scontato, posto che possono esserci circostanze per le quali tale ascolto potrebbe essere superfluo o addirittura contrario all’interesse del minore. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi di massiccio coinvolgimento emotivo del minore nel conflitto familiare che renda evidente come egli debba rimanere il più lontano possibile dalle vicende giudiziarie.
Il Legislatore ha infine specificato i casi in cui l’ascolto del minore non è necessario, tra questi: le ipotesi in cui non vi sia contrasto tra i genitori sulle questioni riguardanti il figlio, ossia vi sia accordo sulle modalità di affidamento e visita e permanga contrasto solo sulle questioni prettamente economiche.
In ogni caso, qualora il giudice decidesse di non ascoltare il minore, questi è chiamato a darne atto con provvedimento motivato.
L’opinione del minore influenza la decisione del giudice?
Ogniqualvolta venga ascoltato, il giudice deve – con un linguaggio che tenga in considerazione l’età e il grado di maturità del suo interlocutore – informare il minore del procedimento in corso e delle ragioni per le quali egli si trova dinnanzi ad un’Autorità giudiziaria. Ovviamente l’opinione del minore non è vincolante per il giudice.
Come avviene l’ascolto del minore?
Sebbene solitamente la conduzione dell’ascolto sia demandata al giudice, l’art. 473 bis. 5 c.p.c. contempla la possibilità che questi si faccia assistere da “esperti ed altri ausiliari”, ovvero un’assistente sociale o un/una psicologo/a.
Solitamente, le udienze per l’ascolto del minore sono fissate fuori dall’orario scolastico, di modo da evitare che lo stesso perda ore di scuola.
Durante l’audizione del minore, i genitori e i loro Legali non possono assistere alla stessa – fatto salva l’esplicita autorizzazione del Giudice – ma potranno solo acquisire successivamente il verbale dell’udienza.
Il minore di anni 14 viene altresì informato della possibilità di nominare un curatore speciale, ovvero un Legale che lo rappresenti formalmente nel giudizio in corso.
Infine, prima di procedere all’ascolto del minore, il Giudice informa le parti sui temi che saranno oggetto dell’audizione, lasciando alle stesse la possibilità di proporre argomenti o altre domande.
Avv. Silvia Remmert
Immagine copyright: Freepik