La Co.Ge. (acronimo di Coordinazione Genitoriale) è un metodo di risoluzione alternativo delle controversie in presenza di elevata conflittualità genitoriale.
Il percorso si rivolge ai genitori in difficoltà ad assumere decisioni genitoriali concordate, di comunicare in modo efficace, di rispettare gli accordi e i provvedimenti del Tribunale o, in generale, di proteggere i propri figli dall’impatto del conflitto genitoriale.
Obiettivo primario della Co.Ge. è quindi quello di salvaguardare i bisogni e gli interessi dei figli.
Con il fine ultimo di tutelare l’interesse dei minori coinvolti, le parti, incapaci di comunicare direttamente, vengono coadiuvate dall’aiuto di un professionista, terzo ed imparziale: il Coordinatore Genitoriale, il cui scopo precipuo è di assistere i genitori nell’adempimento delle loro responsabilità, attraverso interventi mirati alla gestione efficace del conflitto e alla definizione di un Piano genitoriale strutturato.
Come si richiede la Co.Ge.?
Allo stato attuale non tutti i Tribunali, anche nelle situazioni di maggiore conflittualità, provvedono alla nomina di un Coordinatore Genitoriale; spesso infatti è il CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) a darne indicazione, coinvolgendo, se presenti, i Consulenti Tecnici di Parte nell’individuazione del professionista.
Anche i Legali delle parti possono assumere iniziative in merito, sia prima dell’avvio di un contenzioso che nel corso dello stesso.
Il primo contatto deve avvenire tramite e-mail di entrambi i Legali o delle Parti, con richiesta di definizione del primo incontro informativo. A prescindere da chi abbia preso il primo contatto, la comunicazione di riscontro deve essere condivisa in copia conoscenza con entrambi gli avvocati (se presenti) e i genitori, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.
La prima comunicazione del Co.Ge. prevede l’invito al primo incontro informativo; quest’ultimo ha l’obiettivo di presentarsi ed informare sul metodo, far emergere e ridefinire le aspettative, leggere insieme il fac-simile del contratto per rendere concretamente evidenti gli impegni richiesti.
Il Contratto precisa gli obiettivi, le modalità, i costi dei colloqui e dell’analisi del fascicolo e dei documenti, il consenso informato, le modalità di svolgimento del percorso e le relative regole di comportamento.
Il Co.Ge. può disporre incontri individuali con i genitori o con il/i minore/i coinvolto/i. Al termine di ogni incontro è redatto un report sintetico degli argomenti trattati.
Qualsiasi provvedimento del tribunale o contratto tra i genitori deve definire in modo chiaro e specifico la sfera di competenza e le responsabilità del Coordinatore Genitoriale (es. durata del servizio, definizione, scopo e sfera di competenza del Coordinatore Genitoriale, accesso alle informazioni, restrizioni di riservatezza, procedure del processo di coordinazione genitoriale, procedura decisionale, presentazione di relazioni al tribunale o ai genitori, spese e costi della coordinazione genitoriale)Quali decisioni può assumere il Coordinatore Genitoriale?
Un Coordinatore Genitoriale può essere autorizzato a prendere decisioni a nome dei genitori, quando questi non siano in grado di trovare un accordo, nei limiti di quanto specificato nel provvedimento del Tribunale o nel contratto tra i genitori. Le principali questioni oggetto di decisione sono:
- Piccole modifiche o chiarimenti sul tempo di permanenza o sulle condizioni delle visite tra cui, vacanze, festività e variazioni temporanee rispetto al piano genitoriale esistente;
- Procedure per il prelievo dei figli, inclusi data, ora, luogo, mezzi di trasporto e trasportatore;
- Gestione dell’assistenza sanitaria, incluse, a titolo esemplificativo, visite mediche, odontoiatriche, oculistiche, ecc.;
- Istruzione o strutture di assistenza all’infanzia, compresa la scelta della scuola, tutoraggio, centri estivi;
- Attività extracurricolari, compresi campi estivi e occupazione;
- Pratica ed insegnamento della religione;
Coordinazione Genitoriale, Mediazione e Consulenza Tecnica d’Ufficio: che confusione!
Sebbene questi tre strumenti possano sembrare molto simili tra loro, essi perseguono finalità diverse. Di seguito le differenze più rilevanti:
La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) è uno strumento di indagine diagnostica-valutativo, che si utilizza in ambito giudiziario, su richiesta del giudice, per definire le capacità genitoriali; essa non ha fini terapeutici e di valutazione. Il fine è quello di raccogliere maggiori informazioni.
La Mediazione familiare è un percorso scelto volontariamente dalla coppia, in cui un terzo neutrale, sostiene i genitori nella stesura di un programma di separazione soddisfacente, che tenga conto delle esigenze del minore, nel rispetto della comune responsabilità genitoriale.
La Coordinazione Genitoriale (Co.Ge.), a differenza della mediazione familiare, interviene nell’alto conflitto; laddove la coppia genitoriale abbia livelli di conflitto molto elevati, la mediazione non può più intervenire, così si lavora tramite il metodo della coordinazione, spostando il focus sul benessere del minore.
La differenza sostanziale tra CTU, mediazione e Co.Ge. è nell’obiettivo: la prima raccoglie informazioni da riferire al giudice, la seconda tutela la coppia genitoriale accompagnandola alla stesura di un progetto condiviso, la terza sposta il focus sul benessere del minore.
Onorari e costi della Co.Ge.
Ogni onorario relativo ai servizi di coordinazione genitoriale si basa sul tempo impiegato dal Co.Ge. e su eventuali costi amministrativi. Tutti gli onorari e costi devono essere adeguatamente ripartiti tra i genitori, come ordinato dal Tribunale o come concordato nel contratto scritto che definisce gli onorari del coordinatore.
Prima di iniziare il processo di coordinazione genitoriale, il coordinatore genitoriale deve fornire ai genitori, per iscritto, il quadro degli onorari e costi, acconto (se previsto), procedure di pagamento, riscossione degli onorari in caso di slittamento, cancellazione e mancata comparizione; oltre a identificare qualsiasi altra attività che possa comportare costi aggiuntivi.
Avv. Fabio Deorsola
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