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Nuovi modelli di famiglia nelle recenti pronunce giurisprudenziali

Ai nostri giorni qualsiasi riflessione tecnica sulla tutela di bambini e ragazzi nell’ambito familiare deve radicarsi nella considerazione dei nuovi modelli di famiglia che già sono presenti e diffusi nella società, e dei quali è sempre più forte la richiesta di riconoscimento.

I radicali cambiamenti verificatisi sul piano culturale e sociale negli ultimi decenni hanno infatti stimolato la riflessione se il modello di famiglia delineato dall’art. 29 della nostra Costituzione – che definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio – conservi la sua attualità. La crescente attenzione e sensibilità a livello globale verso i diritti fondamentali delle persone ha certamente contribuito ad approfondire tale riflessione.

In verità, la nostra Carta costituzionale già contiene il riferimento ad un diverso modello familiare e ad un diverso nucleo fondativo di diritti: l’art. 2 riconosce infatti e garantisce le formazioni sociali all’inter­no delle quali si svolge la personalità dell’individuo; a tali formazioni sociali possono certamente essere ricondotte le famiglie di fatto, comunque costituite. È però la giurisprudenza a prendere in considerazione e a dare riconoscimento, sotto il profilo tecnico, alle famiglie nate con modalità diverse.

La nostra Corte Costituzionale, con la prima di due decisioni parallele di cui si è molto parlato, nello scorso mese di marzo 2021, ha sottolineato la necessità di un indifferibile intervento del legislatore per rimediare all’attuale vuoto normativo e all’insufficienza di tutela per gli interessi dei minori nati da maternità surrogata. Se è vero infatti che tale pratica in Italia è vietata, e tale divieto è penalmente sanzionato, è vero anche che non è più possibile evitare di affrontare la questione dei bambini nati (all’estero) mediante tale procedimento. In queste ipotesi, l’interesse del minore, secondo la Corte, è quello di «ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia». Si tratta infatti di legami che costituiscono parte integrante dell’identità del minore, il quale vive e cresce nell’ambito di una determinata comunità di affetti. Con la seconda delle decisioni citate, la Corte Costituzionale ha qualificato come intollerabile il vuoto normativo circa la tutela dell’interesse del minore nato da fecondazione eterologa, facendo riferimento ad alcuni precedenti da cui emerge «la costante attenzione al miglior interesse del minore, anche nato da PMA prima ancora che la pratica della fecondazione eterologa fosse disciplinata, e la valorizzazione della genitorialità sociale, se non coincidente con quella biologica, poiché il dato genetico non è requisito imprescindibile della famiglia».

Dunque, la Corte costituzionale ha sollecitato in entrambi i casi un intervento urgente del legislatore, cioè leggi chiare a tutela dei bambini.

Lo scorso 31 marzo è stata depositata anche una importante decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha stabilito l’ammissibilità in Italia della trascrizione dell’adozione all’estero da parte di due uomini. Ciò in continuità con le ultime pronunce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in materia di genitorialità sociale, adozione legittimante ed in casi particolari.

La Corte di Cassazione, con una decisione molto ben argomentata e davvero interessante, ha nuovamente precisato i limiti del concetto di “ordine pubblico internazionale” rispetto alla conformità ad esso di atti formati all’estero – in questo caso il provvedimento di adozione pronunciato nello Stato di New York. In estrema sintesi, se un atto straniero è conforme al limite dell’ordine pubblico internazionale, può avere effetti anche nel nostro ordinamento. Secondo la Corte, per ordine pubblico internazionale deve intendersi quel coacervo di principi provenienti dal diritto dell’Unione Europea, delle Convenzioni sui diritti della persona cui l’Italia ha prestato adesione e con il contributo essenziale della giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei diritti umani, oltre a quelli derivanti dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie che ne interpretano i valori.

Secondo la Corte, solo il cosiddetto “best interest of the child”, coincidente con il diritto a mantenere la stabilità della vita familiare consolidatasi all’estero con entrambe le figure genitoriali adottive, deve guidare il giudice nella decisione, e non invece alcuna considerazione sull’orientamento sessuale dei genitori. Mancano infatti – sempre secondo il ragionamento della Corte – dati scientifici sulla inidoneità genitoriale di una coppia formata da persone dello stesso sesso.

La Corte ha dunque affermato il principio secondo cui “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”. Ecco dunque che i nuovi modelli di famiglia, negli ultimi mesi, sono stati oggetto di importantissime pronunce, destinate non solo ad incidere sul diritto, ma a modificare anche la società in cui le famiglie stesse vivono.

Avv. Cecilia Fraccaroli

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