Blog

trasferimento beni

Il trasferimento di beni mobili e immobili in occasione degli accordi di separazione e di divorzio

È possibile concordare il trasferimento di beni mobili o immobili in occasione  di un accordo di separazione o di divorzio tra  coniugi?

Quando due coniugi si trovano a dover regolare gli aspetti economici e patrimoniali connessi alla separazione e o al divorzio, accade che si discuta anche della possibilità di concordare il trasferimento di beni, mobili o immobili, a favore dell’altro coniuge o dei figli. Talvolta oggetto di questo trasferimento concordato può essere anche un diritto diverso dalla piena proprietà, come l’usufrutto o la sola nuda proprietà. Si tratta in ogni caso di operazioni che un Giudice non può disporre nel caso di un procedimento contenzioso; solo i coniugi – assistiti dai rispettivi difensori – possono assumere questi accordi nell’ambito della cosiddetta autonomia negoziale loro riconosciuta dal nostro ordinamento, cioè nell’ambito della libertà dei coniugi separandi o prossimi al divorzio di definire come essi meglio credono i rispettivi rapporti personali ed economici in occasione proprio della separazione o del divorzio. Può talvolta infatti essere conveniente regolare i rapporti patrimoniali concordando di trasferire da un coniuge all’altro, od a favore dei figli, un bene o anche una quota della proprietà di esso, ovvero un diverso diritto reale.

Le recenti novità della giurisprudenza

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con una importante decisione dello scorso mese di luglio 2021, ha ribadito anzitutto l’ammissibilità di tali accordi tra coniugi riferiti al trasferimento di beni mobili o immobili in vista della soluzione della crisi coniugale. Non solo: è stato ribadito anche che il trasferimento, ad esempio, di un bene immobile a favore dei figli, può avvenire per assolvere al proprio obbligo di mantenimento di essi, al posto di un versamento periodico di denaro. In questa ipotesi il bene risulta essere stato trasferito proprio con la funzione di contribuire a mantenere i figli, e non a titolo di donazione.

Testualmente, la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha infatti precisato che “l’obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto con l’attribuzione definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta”

La Corte continua “l’obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere, per vero, legittimamente adempiuto dai genitori -nella crisi coniugale -mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente -o impegni il promittente ad attribuire -la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo  (…) integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell’obbligo di mantenimento. 

Quali sono le modalità per trasferire un bene mobile o immobile  sulla base di un accordo di separazione o di divorzio?

Sotto il profilo formale, usualmente si prevedeva in questo tipo di accordi – depositati in Tribunale congiuntamente – l’impegno da parte di uno dei coniugi al trasferimento del bene a favore dell’altro coniuge o dei figli mediante successivo atto notarile, da stipulare entro un dato termine. Ciò perché i Tribunali perlopiù ammettevano la possibilità di inserire negli accordi di separazione o divorzio solo “l’impegno” al trasferimento, per il quale la legge richiede un atto pubblico. Nello scorso mese di luglio 2021 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta anche su questo tema, esplicitando invece che è possibile il trasferimento diretto, cioè già con l’accordo stesso di separazione o di divorzio, senza poi doversi rivolgere al Notaio. Secondo la più alta fonte della nostra giurisprudenza infatti, l’accordo di divorzio o di separazione inserito nel verbale di udienza – redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che vi è attestato – assume già la forma di atto pubblico secondo quanto previsto dal nostro codice civile (art. 2699 cod. civ.) e, qualora implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari (ad esempio la proprietà), costituisce di per sè, dopo l’omologa della separazione o dopo la sentenza di divorzio, un titolo valido per la trascrizione dell’avvenuto trasferimento, a norma dell’art. 2657 cod. civ.

In definitiva, dopo la recente pronuncia a Sezioni Unite della Cassazione, sono sicuramente ammissibili accordi tra le parti che non si limitino all’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma che attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi. Coniuge o figli destinatari del trasferimento dunque acquisiranno dunque direttamente nel proprio patrimonio il bene, a seguito della separazione omologata o della sentenza di divorzio.

Sono previste delle agevolazioni fiscali? Sì. Vediamo quali.

Infine, con riguardo a questo tipo di trasferimenti immobiliari generalmente utili per raggiungere accordi complessivi in sede di separazione o divorzio, è importante sapere che ci sono significative agevolazioni fiscali volte proprio ad incentivare l’assunzione di tali accordi. In particolare, sono esenti dal pagamento dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e di qualsiasi altra tassa, tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento di separazione e di divorzio, e quindi i trasferimenti ivi previsti. L’articolo 19 L. 74/1987 assicura infatti la completa esenzione fiscale a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti collegati ai procedimenti sia di divorzio che di separazione. Ecco quindi che se si ha intenzione di trasferire un bene al coniuge da cui ci si sta separando o da cui si divorzia, o ai figli, l’accordo di separazione o di divorzio diventa la sede opportuna per disporre in via diretta tale operazione, con la conveniente agevolazione fiscale prevista.


Avv. Cecilia Fraccaroli

Immagine copyright Twenty20