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A chi spetta la casa in caso di separazione? Le risposte dell’avvocato

Quando due coniugi si separano uno dei problemi più discussi è quale delle due parti continuerà a vivere nella casa coniugale o, nella casa familiare, in caso di coppia non sposata.
Per rispondere al quesito occorre distinguere, innanzitutto, se il nucleo familiare sia composto o meno da figli minorenni o maggiorenni non economicamente indipendenti. In secondo luogo, occorre precisare fino a quando il coniuge a cui è stata assegnata la casa può goderne.

Il legislatore, con la riforma del 2006, ha modificato il termine di “casa coniugale” in “ casa familiare”, così da ricomprendere le più diverse situazioni di coppia ( coppie coniugate, coppie conviventi, coppie omosessuali).
La casa familiare è la casa attuale, ovvero la casa dove il nucleo familiare ha abitato insieme sino alla separazione della coppia, ed è tale anche se abitata da poco tempo. La casa, intesa come centro degli affetti, non è solo l’immobile in sé, ma anche i mobili e gli arredi che la componevano; anche le pertinenze, quali il garage, il box auto, la cantina, il solaio rientrano nel concetto di casa familiare.
Ciò premesso, chiariamo a chi spetti la casa familiare in caso di separazione o divorzio della coppia.
La pronuncia in merito all’assegnazione della casa familiare, da parte del Tribunale, interviene solo laddove vi siano figli minori o maggiorenni non indipendenti economicamente. Le legge tutela l’interesse dei figli a permanere nel loro habitat domestico, inteso come il luogo dove i figli hanno il posto fisico degli affetti, degli interessi e delle abitudini quotidiane.
La casa viene quindi assegnata al genitore collocatario dei figli minori, ossia il genitore che, nel quotidiano, si fa carico delle funzioni genitoriali – ad esempio dell’accudimento giornaliero dei figli – o, ancora, in altre parole, il genitore con il quale i figli vivono prevalentemente (statisticamente, la madre). Quando i figli diventano maggiorenni, ma non siano ancora autonomi economicamente, assegnatario è il genitore con i quali la prole ancora conviva – ad esempio i figli che frequentano l’università e quindi sono ancora dipendenti dai genitori o che, se anche maggiorenni, sono alla ricerca di un’occupazione lavorativa.
È importante precisare che il diritto all’assegnazione prescinde dalla titolarità formale dell’immobile (ovvero non è importante chi è l’effettivo proprietario del’immobile): cioè, ad esempio, il Giudice può stabilire che il genitore collocatario è la madre ed assegnarle quindi la casa familiare, anche se l’immobile è di proprietà al 100% del marito; tale decisione proprio perché l’unico criterio seguito dal Tribunale è l’interesse dei figli. Ovviamente, la casa viene assegnata a titolo gratuito.
Un caso non raro è quando la casa familiare sia di proprietà della famiglia d’origine di uno dei due coniugi/conviventi, la quale abbia concesso in comodato l’immobile per le esigenze familiari del nuovo nucleo. Anche in tale ipotesi, il genitore collocatario potrà godere del diritto di assegnazione della casa familiare. La destinazione a casa familiare conferisce al comodato un termine la cui scadenza è correlata alla esigenze della famiglia; si parla, pertanto, di un comodato a tempo indeterminato ed incerto nella durata, potendo esso durare tutto il tempo necessario a soddisfare e garantire gli interessi del nucleo familiare. La restituzione al comodante prima del tempo è prevista solo se quest’ultimo dimostra la sopravvenienza di un bisogno urgente ed imprevedibile ( ad esempio, necessità di un uso diretto dell’immobile, sopravvenire di un imprevisto peggioramento della condizione economica che giustifichi la restituzione del bene ai fini della sua vendita o di una locazione).
In merito agli arredi presenti nella casa familiare, il diritto all’assegnazione include anche questi ultimi, ovvero il genitore che si dovrà allontanare dalla casa familiare non potrà prelevare mobilio o accessori o elettrodomestici presenti nella casa – fatto salvi diversi accordi tra le parti ed a eccezione dei propri effetti personali – sempre nell’ottica di preservare intatto l’habitat domestico nell’interesse dei figli.
Nell’ipotesi, invece, in cui la coppia che si separa non abbia avuto figli, allora il diritto ad abitare nella casa familiare spetterà al legittimo proprietario. Se entrambe le parti sono proprietarie si dovrà trovare un accordo: o la casa viene venduta o uno dei due coniugi/conviventi continuerà a vivere nella casa da solo e dovrà corrispondere un’indennità di occupazione all’altro, fatto salvi diversi accordi ( ad esempio la stipula di un contratto di comodato).

Fino a quando il genitore collocatario può godere del diritto di assegnazione della casa familiare? Fino a quando i figli sono con lui conviventi o fino a quando non sono economicamente indipendenti.
Sul tema, un quesito molto discusso è il caso del figlio che studia fuori casa. L’orientamento prevalente della giurisprudenza ha precisato che il diritto all’assegnazione della casa familiare permane sino a quando il genitore conviva stabilmente con il figlio maggiorenne non autonomo. Eventuali, sporadici allontanamenti, per brevi periodi ( ad esempio stages di studio), non comportano cessazione della convivenza, mentre in caso di saltuari rientri presso l’abitazione, ad esempio per i fine settimana, si configura un rapporto di mera ospitalità, che fa venire meno il suddetto diritto di assegnazione della casa familiare.
Il tema dell’assegnazione della casa familiare tocca numerosi profili, anche di carattere economico, profili che lo Studio Dionisio affronta quotidianamente ed è in grado di offrire gli strumenti necessari a tutela delle parti.

Avv. Mirta Cuniberto
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