Unioni civili e convivenza

Unioni civili
Unioni civili e convivenza

Unioni civili

Dopo la riforma della filiazione del 2012-2013, la quale ha finalmente abolito la differenza tra figli legittimi e naturali, vi è stata l’approvazione della legge 20 maggio 2016 n. 76, recante un riconoscimento giuridico alle coppie composte da persone dello stesso sesso ed alle coppie di fatto.

Per attribuire giuridica rilevanza alla relazione affettiva intercorrente fra persone del medesimo sesso, è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto delle unioni civili. Esse sono disciplinate dall’ art. 1, dal comma 1 al comma 35 della Legge n. 76/2016.

L’unione civile si può costituire tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, con dichiarazione avanti all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni; per molti aspetti l’unione civile dà luogo ad un vincolo analogo al matrimonio.

Analogamente all’istituto del matrimonio, il regime patrimoniale legale è quello della comunione dei beni, derogabile attraverso una convenzione matrimoniale, già stipulabile all’atto avanti all’ufficiale di stato civile.

Inoltre, l’unione civile può essere sciolta o concordemente tra le parti o su istanza di una delle due ed a seguito di un provvedimento giudiziale.
Lo Studio Dionisio mette a vostra disposizione avvocati specializzati ed aggiornati sulle ultime novità in materia.

Contratti di convivenza

La legge n. 76/2016, all’art.1 dai comma 36 al comma 67, disciplina la tutela giuridica rivolta alle c.d. coppie di fatto. Perché si applichi il regime delle “convivenze di fatto” è necessaria l’esistenza di due persone dello stesso sesso o di sesso diverso, maggiorenni, “ unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimoni o da un’unione civile”.

La recente legge ha attribuito ai conviventi la facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali mediante un contratto di convivenza, le cui regole di costituzione, modifica, risoluzione, prevedono l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata da parte di un notaio o di un avvocato.

I professionisti dello Studio Dionisio hanno provveduto a redigere i primi contratti di convivenza e possono pertanto fornirvi approfondite consulenze in merito, così da vagliare ogni aspetto: dagli aspetti personali ( reciproca assistenza, premorienza di uno dei due conviventi, casa di comune residenza) agli aspetti patrimoniali ( comunione o separazione dei beni, modalità di contribuzione alle necessità della vita comune).

Contratti di convivenza

Studio Legale Dionisio

Lo studio opera a livello locale e nazionale e ha collegamenti internazionali con professionisti individuati nel corso della propria pluriennale attività.