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Biotestamento o testamento biologico o disposizioni anticipate di trattamento (DAT): tanti modi di esprimere un unico istituto giuridico

Con i detti termini si intende un documento redatto da un soggetto maggiorenne, il quale, previa acquisizione di adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, esprime la propria volontà (espressa in condizione di capacità di intendere e di volere) di sottoporsi (o non sottoporsi) ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e/o singoli trattamenti sanitari quando, in un futuro, non avrà più la possibilità di autodeterminarsi, ovvero di esprimere il proprio volere per sopraggiunte patologie e/o lesioni invalidanti.

La legge n. 219/2017, in vigore dal 31/01/2018, rubricata “Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento” ha fissato i termini per garantire a tutti l’effettività della libertà di scelta terapeutica, così come garantita dall’art. 32 della Costituzione (secondo il quale “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”).

Il che significa che le Disposizioni Anticipate di Trattamento vincolano il personale medico, che non potrà somministrare trattamenti rifiutati precedentemente dal paziente tramite le DAT, a maggior ragione se lo stesso non è più in condizione di poter esprimere la propria volontà. Se però le dette disposizioni appaiono palesemente incongrue, o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del malato, ovvero siano state scoperte successivamente alla loro redazione delle terapie che possano offrire un miglioramento delle condizioni di vita del malato, i medici potranno disattenderle in tutto o in parte. In caso di contrasto tra i medici ed il nominato fiduciario le decisioni sulle cure da affrontare potranno essere rimesse al Giudice Tutelare.

La detta legge considera la nutrizione e l’idratazione artificiale come terapie, in quanto somministrate tramite dispositivi medici, le quali quindi possono essere rifiutate dal paziente. Ove il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza il medico gli spiegherà le conseguenze di tale decisione e dovrà promuovere ogni azione di sostegno (ad esempio: cure palliative, terapie del dolore, supporto psicologico, ecc.).

La redazione delle DAT può avvenire in tre modi:

  • Atto pubblico notarile;
  • Scrittura privata autenticata da un Notaio o da un Pubblico Ufficiale;
  • Scrittura privata depositata presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.

Nel caso in cui il paziente non possa procedere nei modi sopra indicati le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o altri dispositivi che possano consentire al soggetto interessato di comunicare le sue volontà.

Il soggetto disponente può indicare una persona di fiducia che faccia le sue veci e lo rappresenti nelle relazioni con i medici e con le strutture sanitarie. La detta persona di fiducia (cd. fiduciario) deve avere compiuto i 18 anni di età ed essere capace di intendere e di volere. Il fiduciario accetta la propria nomina sottoscrivendo le DAT (molti Comuni richiedono al momento del deposito delle DAT la presenza nello stesso momento sia del disponente che del fiduciario) o con successivo atto che dovrà essere allegato alle DAT. Il detto incarico può essere revocato in ogni momento (in forma scritta), senza obbligo di motivazione.

Con la medesima forma con cui sono state redatte le DAT, queste possono essere modificate o revocate in ogni momento dal soggetto disponente. In caso di urgenza, ove non potessero essere revocate con le dovute forme, potranno essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, alla presenza di due testimoni.
Se viene revocato il fiduciario (o questi rinunci o sia premorto) le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. Eventualmente, ove venga ravvisata la necessità di un soggetto che faccia da tramite tra paziente e struttura sanitaria sarà demandata al Giudice Tutelare la nomina di un eventuale amministratore di sostegno.

Le DAT vengono pubblicizzate presso i registri comunali (ove istituiti) o in un registro sanitario elettronico su base regionale, ove le Regioni abbiano istituito una modalità telematica di gestione della cartella clinica. Il disponente, in tale ultimo caso, può scegliere se far pubblicare copia delle DAT (con indicazione del fiduciario, ove nominato) o se lasciare semplicemente delle indicazioni dove possa essere reperita copia delle disposizioni.

Il deposito delle DAT presso i registri comunali è gratuito. Le DAT sono infatti esenti dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Allo stato non c’è una Banca dati a livello nazionale. Il ricovero presso una struttura sanitaria di una regione diversa potrebbe quindi comportare la mancata esecuzione delle DAT.

Il Consiglio Nazionale del Notariato sta ultimando un registro nazionale per la raccolta delle DAT, registro consultabile solo dai Notai e dalle Aziende Sanitarie Italiane.

La città di Torino ha istituito il Registro dei testamenti biologici sin dal 2011. Analogamente numerosi Comuni hanno proceduto alla desta istituzione, tra questi ed a mero titolo esemplificativo le città di Milano, Bolzano, Genova, Napoli, Catania, ecc.

La legge prevede che le DAT, redatte prima della pubblicazione della legge in commento, vengano considerate valide, purché non siano contrarie alle prescrizioni della legge. Il paziente, infatti, non può esigere trattamenti contrari a norme di legge ed alla deontologia professionale, in tali casi il medico non avrà obblighi professionali.

Il nostro Studio è a disposizione dei Clienti per ogni ulteriore informazione.

Avv. Silvia Remmert

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