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Assegnazione della casa familiare: la Cassazione ribadisce la centralità dell’interesse dei figli

L’assegnazione della casa familiare dopo una separazione non ha lo scopo di tutelare economicamente uno dei due coniugi, ma risponde prima di tutto all’esigenza di proteggere i figli e preservare, per quanto possibile, l’ambiente nel quale sono cresciuti.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18556 dell’8 giugno 2026, che torna su un principio ormai consolidato in materia di assegnazione della casa familiare.

La casa familiare come centro degli affetti e delle abitudini dei figli

La casa familiare non rappresenta soltanto l’immobile nel quale il nucleo ha vissuto durante il matrimonio.

È il luogo nel quale si sono sviluppate le abitudini quotidiane dei figli, le loro relazioni e una parte significativa della loro vita familiare e sociale.

Proprio per questa ragione, nel decidere sull’assegnazione dell’immobile, il criterio centrale è rappresentato dall’interesse dei figli minorenni oppure maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti a continuare a vivere nell’ambiente domestico nel quale sono cresciuti.

L’obiettivo è ridurre, per quanto possibile, le conseguenze che la separazione dei genitori può produrre sulla quotidianità dei figli, consentendo loro di conservare consuetudini, punti di riferimento e relazioni radicate nel tempo.

A chi viene assegnata la casa familiare?

L’assegnazione non dipende necessariamente dalla proprietà dell’immobile.

Il provvedimento riguarda infatti il godimento della casa e deve essere assunto considerando prioritariamente le esigenze della prole.

Questo significa che la casa può essere assegnata al genitore con il quale i figli convivono anche quando l’immobile appartiene, in tutto o in parte, all’altro genitore.

La funzione dell’assegnazione non è quindi quella di riequilibrare economicamente la posizione dei coniugi dopo la separazione, ma di tutelare la continuità dell’ambiente di vita dei figli.

Quando può essere revocata l’assegnazione della casa familiare?

Lo stesso principio assume particolare importanza quando vengono meno le condizioni che avevano determinato l’assegnazione.

Secondo quanto ribadito dalla Cassazione, occorre verificare se sussista ancora un concreto interesse dei figli alla conservazione dell’habitat domestico.

Questo interesse può venire meno, ad esempio, quando i figli raggiungono l’autosufficienza economica oppure quando cessa stabilmente la loro convivenza con il genitore al quale l’immobile era stato assegnato.

Non è quindi sufficiente considerare esclusivamente le esigenze personali o patrimoniali dei due ex coniugi: il punto centrale della valutazione resta la situazione dei figli.

L’interesse dei figli resta il criterio decisivo

L’ordinanza n. 18556 dell’8 giugno 2026 conferma dunque ancora una volta la particolare funzione dell’assegnazione della casa familiare.

Il provvedimento è strettamente collegato alla tutela della prole e alla necessità di garantire ai figli, quando ne ricorrono le condizioni, la permanenza nell’ambiente domestico nel quale hanno costruito le proprie abitudini e relazioni.

Di conseguenza, anche una successiva richiesta di revoca dell’assegnazione richiede un’attenta valutazione della situazione familiare concreta e dell’eventuale permanenza dell’interesse dei figli alla conservazione di quell’habitat.

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