La legge n. 219/ 2012 e il decreto legislativo n. 154/2013 hanno radicalmente riformato il diritto di famiglia.
Brevemente, si segnala che la legge n. 219/2012 ha sostituito il termine “potestà genitoriale” con “responsabilità genitoriale”: tale mutamento lessicale comporta un cambio nella concezione del rapporto genitori-figli. Si passa da un rapporto incentrato sul “potere” dell’adulto a un rapporto inteso come impegno che i genitori devono assumersi nell’esclusivo interesse dei figli.
Inoltre, tale espressione include ogni ipotesi di genitorialità: coppie sposate, coppie conviventi, coppie che sono diventate genitori ma che non hanno mai convissuto. In altre parole semplicemente “genitori”.
L’altra importante novità è la regola generale per cui la responsabilità genitoriale va esercitata da entrambi i genitori, sia separati che non; in altre parole, ciò significa che le decisioni di maggior interesse per i figli vanno assunte insieme. Vale per la scelta della scuola, scelta del credo religioso o meno, decisone di natura medica non ordinaria (ad esempio un intervento chirurgico). Tale regola generale può subire specifiche deroghe in casi particolari, che verranno analizzate in un successivo articolo.
Se i genitori vivono a molta distanza tra di loro come ci si deve regolare?
La giurisprudenza ha stabilito che l’eventuale distanza geografica tra i genitori non costituisce ragione sufficiente per derogare al regime di affidamento congiunto, in quanto è una circostanza che nulla ha a che vedere con la capacità genitoriale di un genitore rispetto all’altro.
Nel caso, quindi, in cui i genitori vivano geograficamente distanti, è compito del Giudice stabilire le modalità di contatto con il figlio e il calendario di visita più confacente al rispetto del diritto alla bigenitorialità. Senza tuttavia pregiudicare l’interesse del minore, ovvero evitando che il figlio “sia sballotato” qua e là.
Vediamo qualche caso concreto:
- Tribunale di Nicosia 22.04.2008: al fine di evitare frequenti spostamenti ai minori, il Tribunale ha statuito visite del padre ai figli mediante collegamento video via internet per la durata di 20 minuti, due volte la settimana, con spese per apparecchiatura e collegamento internet a carico del padre. In tale caso, il Giudice ha precisato che tale modalità di visita non sostituisce la relazione fisica, ma aiuta ad accorciare le distanze ed a mantenere il rapporto affettivo attraverso la possibilità di vedersi via web cam.
- Tribunale di Roma 11.01.2013: il Giudice, stante la permanenza del padre per lunghi periodi a Tenerife, ha stabilito un lungo periodo di vacanza dei minori presso il padre in estate ( dal 1 luglio al 30 agosto) e per intere settimane nel corso dell’anno, oltre a un collegamento via web cam due volte la settimana.
- Tribunale di Campobasso 25.02.2010: il Tribunale ha statuito un regime di affidamento esclusivo alla madre, stante la gravosità ad assumere di comune accordo le decisioni per la figlia minore, in quanto il padre, musicista, spesso in giro per lavoro, si era sempre mostrato carente nella adeguata concreta conoscenza delle esigenze della figlia. Il Tribunale ha stabilito un diritto di visita a favore del padre di un fine settimana al mese, oltre video riprese via internet una volta la settimana.
- Tribunale di Milano 16.04.2013: in questo caso particolare, la madre si era trasferita in Francia e le figlie erano state collocate prevalentemente presso il padre in Italia; il Giudice ha stabilito un contatto quotidiano tra la madre e le figlie, via Skype, per conservare un rapporto continuativo, benchè a distanza.
Ciò detto, si segnala che negli Stati Uniti, ove le distanze geografiche sono oggettivamente maggiori, l’esercizio del diritto di visita via web cam o altri mezzi tecnologici è una consuetudine, tanto che l’uso del contatto via web cam è addirittura previsto dalla legge, unitamente al tradizionale calendario di visita.
Tali pronunce sono certamente lo spunto, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria causata dal Covid-19, per concordare tra i genitori separati un’alternativa al diritto di visita ordinario, qualora sia particolarmente gravoso lo spostamento o non sia possibile rispettare le precauzioni sanitarie vigenti. Sull’argomento si rimanda all’articolo pubblicato Quali sono le regole per i genitori separati/divorziati in questo momento di emergenza causa covid-19? Posso spostarmi per vedere mio figlio? e l’aggiornamento di tale ultimo articolo.
Le ultime novità sulle regole per il diritto di visita dei genitori separati-divorziati in questo momento di emergenza sanitaria.
Da ultimo, si segnalano le novità in materia di esercizio del diritto di visita per genitori separati/ divorziati ai tempi del Coronavirus:
La Regione Piemonte, in materia di minori in affido, ha pubblicato sul proprio sito web la presente comunicazione: “La Regione Piemonte ha deciso di ripristinare i colloqui tra i minori in affidamento o in strutture residenziali e le famiglie di origine, sospesi a scopo precauzionale dal 13 marzo. Per rispettare le misure di protezione e salvaguardia della salute è stata predisposta la distribuzione di 5.000 mascherine ai servizi che garantiscono gli incontri protetti. L’assessore alla Famiglia e ai Bambini, Chiara Caucino, si augura che “con tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie sia possibile evitare ulteriori traumi alle famiglie e ai minori”. Precisa, poi, che dove invece è impossibile riattivare gli incontri “si deve garantire la continuità e l’implementazione dell’utilizzo di tecnologia e strumenti telematici, come ad esempio videochiamate, per assicurare la possibilità ai minori e alle loro famiglie di mantenersi in contatto senza interrompere gli equilibri e i legami che si sono creati e consolidati nel tempo”.
Inoltre, oltre alle pronunce già citate nell’aggiornamento dell’articolo Quali sono le regole per i genitori separati/divorziati in questo momento di emergenza causa covid-19? Posso spostarmi per vedere mio figlio? si segnalano le seguenti:
Tribuna di Verona, con la pronuncia del 10.03.2020 ha disposto l’interruzione delle visite tra un padre, residente nella Regione Emilia-Romagna e i due figli, residenti con la madre nella Regione Veneto, a causa dell’individuazione come zone rosse delle suddette Regioni, e disponendo che il padre potesse sentire le figlie tutti i giorni via Skype o Facetime o altro mezzo, nella fascia oraria 20.00-21.00.
La Corte d’Appello di Bari con la pronuncia 26.03.2020 ha sospeso il diritto di visita tra un padre ed un figlio residenti in Comuni diversi, ritenendo che non ci fossero le condizioni di sicurezza e prudenza prescritte dal Governo e disponendo, pertanto, contatti attraverso lo strumento della videochiamata.
Seguiranno ulteriori approfondimenti in materia di affidamento congiunto e sulle novità legislative e giurisprudenziali relativamente alle regole per i genitori separati/divorziati, in tale periodo di emergenza sanitaria.
Avv. Mirta Cuniberto
Immagine copyright depositphotos