Non è difficile immaginare che l’odierno regime emergenziale, con la chiusura a tempo sostanzialmente indeterminato di attività lavorative, esercizi commerciali, aziende, studi professionali, possa gettare in una condizione economica gravissima una gran parte di cittadini.
È quindi più che lecito domandarsi se le disposizioni economiche contenute in sentenze, decreti, ordinanze che regolano la vita dei genitori separati e/o dei coniugi separati e divorziati rimangano in vigore inalterati malgrado la ‘tempesta perfetta’ che sconvolge l’economia del paese.
In sostanza:
Devo continuare a pagare l’assegno per i miei figli e/o per il mio (ex) coniuge ?
E di contro: sono garantito/a per l’assegno mensile che devo ricevere per i miei figli e/o per me ?
La vastità e la complessità del problema impongono di procedere con ordine.
L’assegno mensile disposto da un provvedimento vigente in materia di diritto di famiglia rimane valido ed efficace, in quanto titolo esecutivo.
La disposizione non rientra infatti nella moratoria di oneri e scadenze previste per arginare la morsa delle scadenze. Come sospensione delle scadenze di mutui, finanziamenti, imposte, cartelle esattoriali, ecc.
La ratio è evidente: nelle fattispecie oggetto di moratoria o sospensione vi è una forte sproporzione fra l’onerato (il cittadino) e il destinatario del pagamento (un’Amministrazione o un Istituto privato). Mentre il beneficiario dell’assegno di mantenimento è un soggetto debole almeno quanto (e spesso più) dell’onerato.
Anche il termine per il versamento mensile dell’assegno, in genere fissato al giorno 5 del mese, non rientra fra i termini sospesi dall’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, in quanto non è un termine processuale (cioè un termine che regola l’esercizio delle attività ‘tecniche’ che si svolgono in Tribunale nell’ambito di un procedimento civile, penale o amministrativo).
In sostanza, il titolo esecutivo – sentenza, decreto, ordinanza – che stabilisce l’assegno rimane pienamente efficace, e come tale deve essere rispettato.
Sorge quindi spontanea la domanda:
A quali conseguenze vado incontro se non rispetto il provvedimento a causa della difficoltà economiche indotte dall’emergenza ?
L’inadempienza al disposto contenuto in un titolo esecutivo valido ed efficace può dare corso a conseguenze penali (art. 388 e 570 cod. pen.) o ad un procedimento esecutivo (pignoramento) in sede civile.
Vale infatti il principio generale secondo cui, per ottenere la modifica/sospensione/revoca di un provvedimento che ritengo divenuto iniquo o comunque insostenibile, ho l’onere di attivarmi. Devo cioè avviare un’apposita procedura di modifica.
Ma qui si va incontro ad un’incongruenza quasi sconcertante.
Sulla base del D.L. 18/2020, fra le attività processuali sospese rientra anche il deposito di nuovi ricorsi per materie che non siano ritenute di estrema e indifferibile urgenza.
Nell’interpretazione generale data dai Tribunali in queste prime settimane, le cause volte a modificare disposizioni economiche relative a rapporti di famiglia non rientrano fra le procedure ritenute di indifferibile urgenza.
Ne consegue che, almeno fino al prossimo 15 aprile – fatte salve eventuali e non improbabili proroghe – sarà impossibile chiedere la modifica di un provvedimento che non riesco più ad eseguire per ragioni obiettive.
Lo stesso vale, beninteso, a parti invertite. Ovvero per il genitore beneficiario dell’assegno per i figli, che si trovi improvvisamente privo di reddito e che quindi abbisogni di un urgente incremento del contributo mensile, divenuto gravemente insufficiente.
Pertanto il genitore, o il coniuge, obbligato al versamento di un assegno mensile di contributo al mantenimento, che non ottemperi all’obbligo, o lo faccia solo parzialmente, sarà passibile di denuncia penale o di procedura esecutiva civile.
Con quali conseguenze ?
Sotto il profilo penale, le fattispecie invocabili sono quelle di cui all’art. 570 codice penale (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 388 codice penale (mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice).
In entrambi i casi sarebbe difficilmente negabile la sussistenza dell’elemento oggettivo, l’inottemperanza all’obbligo. Ma andrebbe posta estrema attenzione all’elemento soggettivo, ovvero se l’inadempienza sortisce dall’effettiva volontà di sottrarsi all’obbligo. Oppure ad una impossibilità oggettiva e non altrimenti superabile (ad esempio un’improvvisa riduzione dello stipendio).
Ancor più controversa sarebbe la questione sul versante civile.
A fronte di un’azione esecutiva da parte del beneficiario dell’assegno non versato – atto di precetto e successivo pignoramento – l’obbligato avrebbe non avrebbe argomenti di pronto e sicuro utilizzo per svolgere le proprie ragioni in sede di opposizione.
Il già citato D.L. 18/2020 contiene all’art. 91 soltanto un modesto richiamo agli artt. 1218 e 1223 cod. civ. in base al quale il debitore potrebbe invocare la situazione d’emergenza e la normativa eccezionale che ne scaturisce per non essere assoggettato a penali o alla decadenza dal beneficio del termine (rateazione).
Un po’ poco, francamente, per ottenere di ‘congelare’ l’assegno di mantenimento.
Anche la normativa civilistica (art. 1256 cod. civ.) che regola l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore per liberare quest’ultimo, almeno temporaneamente, dall’obbligazione, non appare congrua in relazione alla fattispecie in esame, in quanto attiene piuttosto al campo delle obbligazioni corrispettive.
In mancanza di affidabili appigli normativi, il soggetto tenuto al pagamento del contributo che venga sottoposto a procedura esecutiva per l’inottemperanza all’obbligo dovrebbe confidare in una giurisprudenza ‘creativa’ e innovativa. Una giurisprudenza che tenga conto dell’assoluta peculiarità e unicità dell’odierna situazione, che comporta fra l’altro la momentanea impossibilità di agire per ottenere la modifica del titolo esecutivo.
Quali sono invece le prospettive a medio termine per la modifica delle misure economiche dei provvedimenti in materia di famiglia ?
Ciascuno di noi auspica il venir meno, più rapido possibile, della situazione e della normativa emergenziali. È però lecito domandarsi fin d’ora quali potranno essere gli effetti a medio–lungo termine della stagione in corso.
È più che verosimile – diremmo inevitabile – che la protratta chiusura di tante attività, cagionerà a tutti i soggetti coinvolti – titolari, dipendenti, collaboratori, indotto–danni economici di effetto prolungato e di non facile recupero.
Il soggetto tenuto al versamento di un contributo mensile in favore dei figli o dell’(ex) coniuge sarà quindi legittimato a invocare il sensibile peggioramento delle proprie condizioni economiche. Ciò per ottenere un congruo ridimensionamento del proprio onere contributivo, attraverso una causa di modifica delle condizioni di separazione / divorzio o una nuova causa di revisione ex art. 337 bis e segg. Cod. civ (per i figli di copie non sposate).
La sussistenza di un ‘fatto nuovo e imprevedibile’ che legittimi la domanda di revisione del contributo sarebbe fuori discussione.
Ma, come sempre avviene in questo tipo di procedure, la valutazione del Tribunale non si limiterebbe ad esaminare questo aspetto. Ne trarrebbe conclusioni di tipo meramente ‘aritmetico (“se è provato che l’onerato guadagna il 40% in meno, l’assegno verrà ridotto del 40%…”).
Occorrerà infatti valutare anche la condizione del beneficiario dell’assegno (coniuge o genitore convivente con i figli).
E’ infatti possibile (rectius: probabile), che anche la condizione economica del beneficiario abbia sofferto analogo pregiudizio economico, aumentando il suo fabbisogno di contributo anziché ridurlo.
Se Atene piange, insomma, è probabile che Sparta non rida… al Giudice l’ardua sentenza.
E’ impossibile generalizzare o azzardare previsioni sull’orientamento dei tribunali che verranno chiamati a decidere. Il Giudicante dovrà avere la sensibilità e l’acume di valutare in concreto ogni singola situazione, traendone eque conseguenze.
Quel che appare probabile, e che in presenza di una simile crisi generalizzata possa subire un netto ridimensionamento l’abusato parametro del ‘tenore di vita in costanza di convivenza’.
Con ogni probabilità, ciò che era alla portata di molte famiglie prima del CoviD-19 non lo sarà più per moltissimo tempo a seguire.
La triste realtà dovrebbe/potrebbe condurre ad una generale spending review dei bilanci di tutti i nuclei familiari, tanto dei soggetti onerati di un assegno quanto dei beneficiari. Con relativi riflessi sulla quantificazione dell’assegno di contributo al mantenimento.
Lo Studio Dionisio è a disposizione telefonicamente o con videochiamate per chiarire più approfonditamente gli argomenti affrontati in questo articolo.
Avv. Fabio Deorsola
Studio Legale Dionisio
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