Il fondo patrimoniale, istituto disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, è uno strumento attraverso il quale uno dei coniugi, entrambi od un terzo vincolano determinati beni destinandoli ai bisogni della famiglia.
Introdotta con la riforma del diritto di famiglia, intervenuta nel 1975, suddetta normativa ha visto negli ultimi anni una frequente applicazione in quanto i beni che vi rientrano non possono essere soggetti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia: in altri termini, i beni del fondo patrimoniale non possono essere aggrediti dal creditore di uno dei coniugi, né sono compresi nell’eventuale fallimento di uno dei coniugi, in quanto sono destinati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (vale a dire i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione) e costituiscono per questo motivo un patrimonio separato, ai sensi dell’articolo 170 del codice civile.
La funzione del fondo patrimoniale è quella di “mettere al riparo” i beni ad esso conferiti, destinandoli, come detto, esclusivamente al soddisfacimento della famiglia: i coniugi sono quindi obbligati ad utilizzare i beni di cui è composto il fondo ed i suoi frutti solo per il sostentamento della famiglia.
La giurisprudenza maggioritaria ritiene che i debiti contratti nello svolgimento di un’attività di lavoro autonomo di uno dei coniugi possono avere ricadute sui beni del fondo patrimoniale, quando da tale attività la famiglia tragga i mezzi di mantenimento.
Al contrario, possono ritenersi contratti per bisogni familiari i debiti dell’impresa familiare nella quale prestino la loro attività i membri della famiglia, atteso che in tal caso gli interessi di famiglia ed impresa dovrebbero essere totalmente coincidenti.
La costituzione del fondo patrimoniale può essere effettuata mediante atto pubblico – vale a dire davanti a un notaio alla presenza di due testimoni – oppure per testamento, nel caso in cui chi decide di costituirlo sia una persona terza.
Nel fondo possono essere destinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri (quali autoveicoli o natanti) o titoli di credito.
Salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo, la proprietà dei beni spetta ad entrambi i coniugi e l’amministrazione degli stessi è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale, vale a dire che l’ordinaria amministrazione (ad esempio il pagamento delle spese di riscaldamento di un immobile) spetta a ciascun coniuge disgiuntamente, mentre la straordinaria amministrazione (ad esempio la vendita dell’immobile stesso) spetta ad entrambi i coniugi congiuntamente.
Particolare sono le regole previste per la vendita dei beni costituiti come fondo patrimoniale: infatti, di regola, come appena detto, occorrerà il consenso di entrambi i coniugi – salvo che l’atto costitutivo attribuisca tale facoltà a uno solo di essi.
Peraltro, secondo l’art. 169 c.c. si possono alienare beni del fondo, “se vi sono figli minori” unicamente “con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente”.
Sul punto, vi è stato un lungo dibattito giurisprudenziale: il giudice dovrà valutare se sussista necessità o utilità evidente alla vendita del bene; in altre parole, se sia conveniente o necessitato, anche in riferimento alle esigenze dei figli minori, che al fondo patrimoniale venga per così dire “sottratto” un bene (ad esempio, se la famiglia abbia pressanti esigenze economiche sicché sia necessario disporre di una somma di danaro).
Ci si è chiesti se sia legittimo inserire nell’atto costitutivo una clausola che consenta l’alienazione di beni anche senza autorizzazione del Tribunale, giacché l’articolo 169 citato esordisce in principio con la locuzione “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione”.
La maggior parte dei Tribunali, in particolare quello di Torino, si sono espressi nel senso che detta clausola – denominata clausola di c.d. esonero – può essere legittimamente inserita, ed in tal caso anche in presenza di figli minori non ci sarà necessità di alcuna autorizzazione.
Il fondo patrimoniale può essere costituito in occasione del matrimonio ma, anche, in ogni momento durante lo stesso, e si scioglie a seguito del divorzio dei coniugi, come espressamente previsto all’articolo 171 del codice civile, nonché ovviamente se ne venissero alienati tutti i beni.
Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.
Nel caso di scioglimento, si applicano le norme relative alla comunione legale vale a dire che si procederà alla divisione consensuale o giudiziale dei beni.
Il nostro studio è, anche su questo tema, a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed eventuale assistenza.
Avv. Giovanni Dionisio
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