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Il mantenimento dei figli: un diritto-dovere dei genitori che dipende, anche, dal tempo che essi trascorrono con i figli.

I genitori hanno il diritto ed il dovere, costituzionalmente sancito nell’art. 30 Cost., di mantenere i figli, oltre che di istruirli ed educarli, assumendo insieme le decisioni più importanti che li riguardano. Il mantenimento dei figli da parte dei genitori è dovuto per il solo fatto di averli generati, e dunque anche indipendentemente dal riconoscimento di essi.
Nel codice civile l’obbligo di mantenere i figli, siano essi nati nel matrimonio o tra persone non coniugate, è previsto dall’art. 316 bis, che prevede tale obbligo «in proporzione alle rispettive sostanze» dei genitori e «secondo la loro capacità di lavoro professionale». La stessa norma prevede anche una serie di strumenti a tutela del diritto del figlio ad essere mantenuto, tra cui l’obbligo – solo sussidiario – degli ascendenti (ossia dei nonni), ed anche la possibilità di ottenere direttamente, con un decreto del Giudice, una quota dei redditi percepiti dal genitore obbligato.
Quando interviene la separazione tra i genitori, siano essi sposati o meno, una norma specifica del codice civile, l’art. 337 ter, stabilisce tra l’altro che il Giudice debba fissare la misura ed il modo con cui ciascun genitore deve contribuire alla cura, al mantenimento, all’istruzione ed all’educazione dei figli. In primis, è previsto il mantenimento diretto dei figli, ossia il soddisfacimento autonomo, da parte di ciascun genitore, dei bisogni e delle necessità dei figli stessi, acquistando e pagando direttamente beni e servizi che occorrono ai figli nel tempo che trascorrono con essi, o anche a prescindere. Questa modalità di mantenimento comporta maggiori occasioni di frequentazione, di coinvolgimento e responsabilizzazione del genitore che non vive in via prevalente con i figli (cosiddetto, con formula ormai superata “genitore non collocatario”).

Il mantenimento diretto integrale, proporzionale al tempo che il minore trascorre con il genitore, può costituire l’unica modalità di mantenimento, quando il tempo di permanenza del figlio è paritario e le posizioni economico-reddituali dei genitori sono sostanzialmente equiparabili.

Il mantenimento diretto richiede generalmente prossimità di luogo di vita e continuità di frequentazione da parte di entrambi i genitori rispetto al figlio, situazione che tuttavia spesso non è realizzabile, sia per ragioni logistiche che di lavoro.
Il codice civile prevede anche che il Giudice «ove necessario, stabilisce la corresponsione di un assegno periodico», operando una valutazione caso per caso, con ampia discrezionalità nella determinazione del contributo a carico dei genitori nel rispetto del principio di proporzionalità, importante criterio precisato e definito anche dalla Corte di Cassazione.
È poi possibile per il Giudice disporre il mantenimento diretto per alcune voci di spesa, prevedendo poi anche un mantenimento indiretto integrativo, in misura ridotta e comunque direttamente proporzionale al tempo che il minore trascorre con ciascun genitore.
Deve tenersi conto, in ogni caso, che l’affidamento condiviso non implica necessariamente tempi paritari di permanenza dei figli minori con ciascun genitore e quindi, come conseguenza automatica, che ciascuno di essi provveda in modo diretto ed autonomo alle predette esigenze. Sul punto, la Corte di Cassazione ha espressamente escluso ogni automatismo nella ripartizione dei tempi, da ultimo ancora con una recente sentenza del febbraio 2020.
Il mantenimento indiretto consiste dunque nel versamento periodico di una somma di denaro da parte di un genitore all’altro, e ciò sul presupposto che il genitore prevalentemente convivente con i figli (cd. ‘collocatario’) debba provvedere in misura più ampia alle spese correnti ed all’acquisto di beni per i figli; l’importo di tale assegno è parametrato ai criteri previsti nell’art. 337 ter c.c.: oltre ai tempi di permanenza presso ciascun genitore ed alle attuali esigenze del figlio, anche il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori prima della separazione, le risorse patrimoniali dei genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

CHE COSA SI INTENDE CON “MANTENIMENTO” DEI FIGLI? NON SOLO CIBO E VESTITI, MA ANCHE CASA, SCUOLA, SPORT E VITA SOCIALE

È importante ricordare che il dovere, gravante su entrambi i genitori, di mantenere i figli – oltre che di istruirli ed educarli – obbliga entrambi i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle concrete esigenze di cura e di educazione. Neppure l’eventuale disoccupazione di un genitore o la mancanza di reddito può esimere dall’obbligo di mantenimento così inteso. L’obbligo infatti dovrà essere quantificato, caso per caso, sulla base della capacità lavorativa e reddituale generica di ciascun genitore.

MA ANCHE IL GENITORE CHE NON VIVE CON I FIGLI SOSTIENE DELLE SPESE INEVITABILI!

I criteri sopra citati per la determinazione dell’assegno a carico del genitore non convivente con i figli sono stati infatti oggetto di accurate e dettagliate precisazioni giurisprudenziali. Ad esempio, è importante sapere che ai fini della quantificazione dell’importo che un genitore è tenuto a versare a titolo di mantenimento indiretto della prole, deve tenersi conto del reddito effettivo dell’obbligato e, pertanto, dalla retribuzione percepita deve essere detratta l’eventuale spesa sostenuta per far fronte al canone di locazione, tenuto conto del fatto che il genitore non prevalentemente convivente con i figli deve predisporre un adeguato ambiente domestico per ospitarli, nel tempo in cui sono insieme.

Una domanda che spesso si pongono i genitori è la seguente: L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI DEVE ESSERE VERSATO ALL’ALTRO GENITORE ANCHE IN VACANZA, MENTRE I FIGLI SONO CON IL GENITORE OBBLIGATO AL VERSAMENTO?

Di ciò il Tribunale di Milano, come altri, si è occupato espressamente, precisando che sì, l’assegno di mantenimento deve essere pagato anche d’estate, mentre i figli si trovano con il genitore tenuto a versare tale assegno. Ciò sul presupposto che il Giudice, nel determinare la contribuzione del genitore non convivente, stabilisce una somma astratta in unica soluzione, quantificandola, sostanzialmente, in moneta: ogni anno ad esempio il padre, in via anticipata, è tenuto a versare alla madre l’importo stabilito. Trattandosi di un onere rilevante, al solo fine di agevolare il debitore, il Giudice può stabilire che il pagamento avvenga in misura rateale o frazionata, e da qui la prassi di fissare l’assegno di mantenimento secondo rate mensili. Ne consegue che nessuna sospensione o riduzione per il mese di agosto (o estivi, in genere) è ipotizzabile, poiché quell’importo costituisce la ‘rata’ della somma globale che va somministrata per quella periodicità.

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Avv. Cecilia Fraccaroli