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Il piano genitoriale

È un documento scritto, avente ad oggetto l’illustrazione delle abitudini e delle attività svolte dal minore al momento del deposito del ricorso

La riforma Cartabia – nell’ambito dei procedimenti che coinvolgono soggetti minori di età (quali ad esempio, separazioni, divorzi, cessazioni di convivenza, etc.) – ha introdotto all’art. 473 bis.12 c.p.c. l’obbligo di allegare al ricorso introduttivo ed alla comparsa di costituzione e risposta del convenuto, il c.d. Piano Genitoriale. Vediamo in cosa consiste.

Il Piano Genitoriale va allegato in tutti procedimenti che coinvolgono minori?

No, l’art. 473 bis. 12 c.p.c. disciplina i ricorsi introduttivi giudiziali (vale a dire quando sorge un procedimento contenzioso, ovvero non in caso di accordo). I procedimenti a domanda congiunta (quali separazioni consensuali, divorzi congiunti o ricorso per figli nati fuori dal matrimonio promosso da entrambe le parti) sono invece disciplinati dall’art. 473 bis. 51 c.p.c., che non prevede l’obbligo di allegazione del Piano Genitoriale.

In che cosa consiste?

Con “Piano Genitoriale” si fa riferimento a un documento scritto, avente ad oggetto l’illustrazione delle abitudini e delle attività svolte dal minore al momento del deposito del ricorso, quali ad esempio:

  • l’indicazione della scuola frequentata e di eventuali percorsi di recupero e/o ripetizioni,
  • le attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative,
  • le frequentazioni parentali e amicali, ecc.

Il tutto, nell’intento di consentire al Giudice di adottare i provvedimenti più opportuni nell’esclusivo interesse del minore, senza tralasciare le sue abitudini consolidate. Al fine di indirizzare gli operatori del diritto, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato la proposta di schema di Piano Genitoriale elaborato dalla Commissione per il Diritto di famiglia; fermo restando che ciascun piano genitoriale dovrà essere personalizzato secondo le esigenze/abitudini quotidiane del minore.

A che scopo è opportuno compilare questo piano?

Il Piano Genitoriale nasce con l’intento di fornire al Giudice un’indicazione, più o meno dettagliata, delle abitudini e delle inclinazioni dei minori coinvolti nella crisi genitoriale, così che il Giudicante possa assumere decisioni il più vicino possibile alla gestione quotidiana di quella determinata famiglia. Detta iniziativa, condivisibile, parrebbe altresì volta a ridurre tutte quelle querelle in ordine alla gestione dei figli (quali ad esempio: che scuola il minore dovrà frequentare; quali attività sportive fargli praticare, ecc.) che spesso sorgono tra i genitori in una situazione delicata quale quella della crisi della coppia genitoriale. Il Piano Genitoriale si prefigge pertanto, oltre all’obiettivo di coadiuvare le decisioni del Giudice, quello – altrettanto importante – di aiutare i due genitori a concentrarsi non tanto sulle ragioni del dissenso o sulle reciproche pretese, ma sulle concrete esigenze quotidiane dei figli, con particolare riferimento a casa, scuola, amici, vacanze, percorsi educativi, attività extrascolastiche, temi che normalmente dovrebbero restare invariate, o quasi, prima e dopo la separazione.

Chi è incaricato alla sua compilazione?

La compilazione del Piano Genitoriale è demandata ad entrambi i genitori, con conseguente allegazione di due Piani Genitoriali: quello della parte ricorrente, allegato al ricorso introduttivo e quello del genitore convenuto (allegato nella comparsa di costituzione e risposta). Laddove i Piani Genitoriali sottoposti all’attenzione del Giudice non dovessero coincidere, o laddove le ipotesi di piano educativo avanzate dai genitori non dovessero corrispondere all’interesse dei bambini, il Giudice potrà, in sede di adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art. 473bis.50 c.p.c.), “formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti.”

L’accettazione del piano proposto dal Giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto, poiché il mancato rispetto delle condizioni ivi previste costituisce un comportamento sanzionabile con le misure previste dall’art. 473-bis.39 c.p.c., e cioè:

  • ammonizione del genitore inadempiente;
  • individuazione della somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
  • condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.

In conclusione, il predetto Piano Genitoriale ha lo scopo di fare il più possibile chiarezza in ordine alle abitudini concrete dei minori, che talvolta, nella crisi separatizia, possono passare in secondo piano.

                                                                                                          Avv. Mirta Cuniberto

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