Con la riforma della giustizia civile e familiare, attuata dalla legge delega del 26 novembre 2021 n.
206 e dal successivo d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149, il legislatore italiano, nell’intento di sgravare
il carico di lavoro degli uffici giudiziari, ha implementato la fruizione dei metodi stragiudiziali di
risoluzione delle controversie (c.d. A.D.R., dall’inglese Alternative Dispute Resolution), vale a dire di
quelle procedure (quali ad es. la negoziazione assistita, la mediazione, l’arbitrato) che permettono di
gestire una controversia al di fuori del sistema giudiziario ordinario.
La negoziazione assistita in breve
Il 10 novembre 2014 la legge n. 162 introduce nell’ordinamento italiano la negoziazione assistita,
un istituto che consente di procedere in via volontaria alla soluzione consensuale delle controversie
relative ai procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del
matrimonio, oltre che di modifica delle condizioni di separazione o divorzio (per un’analisi
compiuta dell’istituto si veda l’articolo “La negoziazione assistita: un procedimento stragiudiziale
che consente separazioni e divorzi congiunti in tempi brevi”.)
Nel corso degli anni l’istituto ha acquisito una sempre maggiore rilevanza, consentendo da un lato
alle parti di comporre la crisi familiare stragiudizialmente (e quindi in modo più economico e
celere), e dall’altro, riducendo significativamente le controversie in carico all’autorità giudiziaria.
Pur essendo uno strumento indubbiamente ben congegnato, il testo di legge, così come formulato
nel 2014, presentava numerose lacune, sulle quali è ritornata la recente riforma del processo civile.
Le principali novità
- I figli nati fuori dal matrimonio
Nella prospettiva di attuare piena parità tra i figli, a prescindere dal tipo di legame intercorrente tra
i genitori, e nell’intento di colmare l’irragionevole lacuna finora presente in materia (laddove si
estromettevano dall’applicabilità della disciplina le coppie con figli nati fuori dal matrimonio), il
legislatore ha ampliato l’ambito di applicazione della negoziazione assistita da avvocati
introducendo, all’art. 6 della legge 162/2014, il comma 1 bis. Quest’ultimo statuisce che la
negoziazione assistita può essere conclusa “tra genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la
disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché per la
disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del
matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate”. - L’ascolto del minore
La previsione di ascolto del soggetto minore di età capace di discernimento non era
originariamente prevista nel testo di legge della Riforma, bensì è stata introdotta solo
successivamente in sede di formulazione dei decreti delegati, all’art. 29 comma 5 d. lgs. 149/2022.
La norma riconosce al Pubblico Ministero la possibilità – ove egli ritenga che l’accordo raggiunto
dalle parti non sia conforme all’interesse del minore ovvero laddove ritenga opportuno procedere
al suo ascolto – di trasmettere l’accordo, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, il quale
procederà all’ascolto diretto del minore in osservanza delle regole ordinarie. - L’istanza del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente
Un’altra novità riguarda la possibilità riconosciuta al figlio maggiorenne non autosufficiente
economicamente, di dare avvio della procedura di negoziazione assistita da avvocati. Trattasi
questa di un’innovazione rilevante, giacché mette in evidenza che, nella crisi della famiglia, isoggetti che possono fruire della procedura della negoziazione assistita da avvocati non sono (più) solo i genitori ma anche i figli, purché maggiorenni e non autosufficienti. La scelta di tale previsione segue il dichiarato intento di accrescere l’utilizzo dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, nonché quello di riconoscere maggiore considerazione alla posizione dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti nella crisi dei genitori. Va comunque rilevato che la riforma non contempla la partecipazione del figlio maggiorenne alla formazione dell’accordo tra genitori, bensì prevede che costui si attivi, in via diretta ed autonoma, per farsi riconoscere dal genitore non convivente il versamento diretto del contributo periodico al mantenimento in suo favore. - La determinazione degli alimenti ex art. 433 c.c.
Ai sensi del comma 65 dell’articolo unico della legge n. 76 del 2016, il convivente che versi in stato
di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a percepire
dall’altro convivente, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, un assegno
alimentare ai sensi dell’art. 433 c.c., quantificato secondo i parametri di cui all’art. 438 comma 2 c.c.
Finora, tale assegno alimentare poteva essere richiesto solo in sede giudiziale; con la legge delega
206/2021 invece, il partner più debole della coppia può esercitare sull’ex convivente il suo diritto a
ricevere un assegno alimentare anche attraverso una convenzione di negoziazione assistita da
avvocati. - L’una tantum divorzile
Il decreto legislativo 149 del 2022 aggiunge, all’art. 6 comma 2 del d. l. 134/2014, il comma 3 bis,
prevedendo che, quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell’unione civile, le parti possono pattuire la
corresponsione di un assegno in unica soluzione (c.d. una tantum).
In questa circostanza, la valutazione di congruità della somma pattuita è demandata agli avvocati. Si
tratta di un compito di elevata portata e di rilevante responsabilità, per cui, pur nel silenzio della
norma, il professionista, opportunamente, dovrà redigere un atto scritto contenente la valutazione
compiuta e l’indicazione della riscontrata equità. - Negoziazione assistita e gratuito patrocinio
A far data dal 30 giugno 2023, la possibilità di essere rappresentati da un avvocato inserito nelle
liste del Gratuito patrocinio a Spese dello stato verrà esteso anche alla negoziazione assistita. A tale
assistenza a titolo gratuito potranno accedere le persone che abbiano dichiarato nel 2022 un
reddito inferiore a 11.734,93 euro, presentando istanza al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del
luogo in cui ha sede il tribunale che avrebbe competenza a decidere la controversia laddove adito.
Avv. Giovanni Dionisio
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