L’amministrazione di sostegno, prevista dall’articolo 404 e seguenti del codice civile, è un istituto che mira a tutelare, in modo permanente o temporaneo, le persone che, a causa di un’infermità o di menomazioni fisiche o psichiche, anche solo parziali o temporanee, non riescono più a provvedere ai loro interessi.
Si tratta generalmente di persone anziane, ma può trattarsi anche di persone con disabilità psichiche e/o fisiche, di soggetti alcolisti o tossicodipendenti o di persone malate.
L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto per dare proprio un ‘sostegno’ a queste persone (tramite la nomina di un amministratore), aiutandole ad affrontare i problemi che possono sorgere nella loro quotidianità, in particolare con riferimento all’amministrazione del loro patrimonio (gestione della pensione e/o dei risparmi, assunzione delle badanti, pagamento dell’affitto, delle utenze, ecc.).
Proprio a tal fine, la legge prevede che il ricorso per la nomina dell’amministratore di sostegno possa essere proposto, oltre che dai famigliari, anche dal soggetto stesso che ritenga di avere bisogno di un aiuto. Non solo, anche gli stessi Servizi Sociali, ove siano a conoscenza di situazioni che rendono opportuno procedere con la nomina di un amministratore di sostegno, possono depositare il ricorso per la detta nomina.
Il ricorso per la nomina deve essere presentato in Tribunale del luogo ove vive abitualmente la persona.
L’amministratore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’assistito (coniuge che non sia separato legalmente, convivente, genitori, figli, fratelli o sorelle, o comunque un parente entro il quarto grado). In caso di conflitti famigliari può essere nominato amministratore una persona estranea (un avvocato, un commercialista, una persona particolarmente legata all’amministrato, ecc.).
Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona per la quale si richiede la nomina dell’amministratore. Il Giudice, ove la persona non possa essere trasportata in Tribunale, eventualmente anche in ambulanza (recandosi poi il Giudice all’interno della stessa), può anche recarsi presso il luogo di residenza ove si trova il soggetto interessato o anche presso la struttura dove sia eventualmente ricoverato. Occorre in quest’ultimo caso che venga prodotto un certificato medico, ove sia indicata l’impossibilità per il soggetto di essere trasportato in Tribunale con qualsiasi mezzo.
All’udienza possono essere sentiti anche i famigliari del soggetto per il quale è stata richiesta l’amministrazione.
Generalmente il Giudice rivolge all’interessato delle semplici domande, chiedendogli, ad esempio, se sa dove si trova, se sa i motivi per cui è stata richiesta la sua amministrazione, se conosce il costo di oggetti di uso comune (pane, quotidiano, ecc.), al fine di comprendere, quanto più possibile, le sue effettive condizioni di salute mentale. Nel caso in cui il Giudice abbia dei dubbi può anche disporre degli accertamenti medici.
Successivamente all’ascolto del soggetto, e degli eventuali parenti, il Giudice Tutelare provvede alla nomina dell’amministratore di sostegno, stabilendo la durata dell’incarico e i suoi poteri. Il Giudice può anche disporre che il soggetto amministrato conservi una limitata autonomia patrimoniale (generalmente per poche centinaia di Euro mensili, al fine di permettergli, ad esempio, di effettuare in via autonoma la spesa quotidiana).
La nomina dell’amministratore di sostegno viene annotata nei registri di stato civile, a margine dell’atto di nascita del beneficiario, affinché eventuali soggetti terzi possano averne conoscenza.
L’amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di dissenso, informarne il Giudice Tutelare.
Appena nominato, l’amministratore di sostegno procederà ad effettuare un inventario dei beni del beneficiato ed annualmente presenterà un rendiconto al Giudice Tutelare, da depositare presso la Cancelleria del Giudice, ove documenterà le entrate patrimoniali dell’amministrato (pensione, eventuali affitti, rendite patrimoniali, ecc.) e le uscite (spese per l’immobile di abitazione, badanti, cure mediche, vitto, vestiario, ecc.). Non è necessario allegare al rendiconto gli scontrini delle spese quotidiane, basta indicare una somma che rispecchi le spese effettivamente sostenute. Per le spese più ingenti (spesi condominiali, stipendi alle badanti, spese di cura, ecc.) è preferibile allegare i giustificativi (preventivi e/consuntivi dell’amministratore di condominio, buste paga delle badanti, fatture, ecc.).
Nel decreto di nomina il Giudice, generalmente, fissa dei limiti di spesa mensili/annuali: entro tali limiti l’amministratore agisce liberamente in favore del beneficiario, senza dover richiedere un’autorizzazione specifica al Giudice Tutelare (ad esempio il beneficiario non deve richiedere alcuna autorizzazione nel caso in cui il Giudice abbia fissato un limite di spesa mensile di 1.200,00 Euro ed egli non spenda più di 1.000,00 Euro mensili). Se invece l’amministratore deve effettuare delle spese superiori ai limiti di spesa indicati dal Giudice (ad esempio perché ci sono stati dei lavori di straordinaria amministrazione nel condominio di proprietà dove vive il beneficiario), dovrà chiedere al Giudice un’autorizzazione preventiva.
Anche per gli atti di cd. straordinaria amministrazione, ovviamente sempre riferiti al beneficiario (ovvero la vendita di un immobile, la richiesta di un mutuo, l’instaurazione di un giudizio, ecc) l’Amministratore dovrà necessariamente richiedere al Giudice Tutelare la preventiva autorizzazione.
L’amministrazione di sostegno può essere revocata quando ne vengono meno i presupposti, o quando si riveli inidonea a realizzare la tutela del beneficiario, in quanto ad esempio le condizioni di salute del beneficiario sono peggiorate ed egli necessiti di una maggiore assistenza, dovendosi in tal caso far ricorso ad altri istituti, quali l’inabilitazione o l’interdizione.
Infine, si ricordi che l’amministratore di sostegno può essere rimosso dall’incarico in caso di gravi inadempienze o essere esonerato su sua stessa richiesta o su richiesta del beneficiario.
Avv. Silvia Remmert
Immagine copyright depositphotos