Il testo del decreto legge n. 73 del 2017, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, ha introdotto agli articoli 1 e 1-bis una decina di vaccinazioni obbligatorie, per tutti i minori di età compresa tra zero e sedici anni (compresi i minori stranieri non accompagnati che siano presenti sul territorio nazionale).
Tali vaccinazioni sono suddivise in due gruppi:
- il primo ricomprende le vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo B;
- il secondo ricomprende le vaccinazioni anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite ed anti-varicella.
In sintesi, alle prime quattro vaccinazioni, storicamente obbligatorie – contro difterite, tetano, poliomelite ed epatite B – sono state aggiunte quelle contro pertosse, Hib, morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Si tratta, dunque, di un obbligo di legge, la cui violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.
La legge di conversione del 2017 ha eliminato l’obbligatorietà dei vaccini contro il meningococco di tipo B e C, che comunque possono venire effettuati gratuitamente.
L’art. 3 del decreto legge prevede poi che le vaccinazioni possano essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute del minore, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.
Inoltre, non vi è necessità di vaccinazione quando sia avvenuta nel minore la c.d. immunizzazione, a seguito di malattia naturale, che sia peraltro certificata dal medico curante o a seguito di analisi sierologica.
I principi sanciti dalla Costituzione che devono essere tutelati sono: la tutela della salute non solo individuale, ma anche collettiva e, non da ultimo, l’interesse del minore.
Quest’ultimo, infatti, deve essere perseguito dai genitori nell’esercizio del loro diritto/dovere di adottare le condotte idonee a tutelare la salute dei figli, garantendo in particolar modo che la loro libertà di pensiero ed autodeterminazione, nelle scelte inerenti le cure sanitarie, non siano pregiudizievoli, nemmeno potenzialmente, per la salute dei minori, la quale deve essere privilegiata rispetto al pensiero dei genitori.
Sono, peraltro, previsti una serie di “controlli” per monitorare determinate situazioni a rischio: anzitutto, la legge prevede l’attivazione, in caso di mancata vaccinazione, di un sistema volto a sensibilizzare i genitori sull’importanza delle vaccinazioni e sull’obbligo vaccinale, ed in particolare prevede che i genitori vengano convocati dall’azienda sanitaria locale per un colloquio al fine di fornire informazioni, sollecitarne l’effettuazione o acquisire elementi di esonero o differimento, vale a dire quelli sopra citati.
E se i genitori non sono d’accordo? Qual è il giudice competente ad imporre le vaccinazioni?
a) Nell’ipotesi in cui genitori non siano tra di loro d’accordo circa le vaccinazioni da effettuare, si applica l’articolo 316 comma 2 del codice civile che prevede che in caso di “contrasto su questioni di particolare importanza” ciascuno dei genitori può ricorrere al giudice.
Lo stesso articolo stabilisce anche che il giudice, se il conflitto permane, può attribuire il potere decisionale a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l’interesse del figlio.
b) Nell’ipotesi di contrasto tra i genitori – che si trovino già in una situazione di crisi familiare, vale a dire sia già intervenuta una sentenza di separazione o divorzio o provvedimento ex art. 337 bis c.c., ovvero gli stessi procedimenti siano in corso – circa le vaccinazioni da sottoporre ai figli minori, si applica il secondo comma dell’art. 709-ter del codice di procedura civile.
In base alla norma “in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”, il giudice può modificare i provvedimenti già in vigore e può, anche unitamente a suddetta modifica, stabilire alcune misure sanzionatorie/risarcitorie (cfr. articolo La privazione genitoriale: gli strumenti che la legge prevede a tutela del rapporto genitore-figlio) quali un’ammonizione, una sanzione pecuniaria o, da ultimo, una condanna al risarcimento del danno in favore dell’altro genitore o del figlio minore.
Ciò detto, vediamo di seguito cosa ha deciso un Giudice del Tribunale di Milano in caso di disaccordo tra due genitori in merito alla vaccinazione del figlio.
Il Tribunale di Milano con la sentenza del 9 gennaio 2018 ha previsto che si debba procedere ad effettuare le vaccinazioni obbligatorie, previste dal decreto legge n. 73/2017.
Il giudice, infatti, in accoglimento del ricorso proposto dalla madre affinché i figli venissero sottoposti ad alcune delle vaccinazioni obbligatorie, ha tenuto conto, anzitutto, del fatto che le disposizioni previste dalla legge sono a tutti gli effetti obblighi di legge e, in secondo luogo, il fatto che il padre non abbia provato che la vaccinazione avrebbe comportato un pericolo per la salute dei figli.
Con riferimento, invece, alle vaccinazioni facoltative, il giudice ha rigettato la domanda della madre non ritenendo di grave pregiudizio per la salute dei minori la mancanza della vaccinazione antimeningococcica (ACWY e B) e antipapilloma, anche in relazione all’età della figlia.
Il legislatore ha quindi uno spazio di discrezionalità nella scelta delle modalità attraverso le quali garantire una efficace prevenzione delle malattie infettive, potendo inoltre calibrare le misure sanzionatorie – dalla raccomandazione all’obbligo – anche in relazione alle vaccinazioni obbligatorie, come ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza depositata il 18 gennaio 2018.
Peraltro alla luce dell’attuale contesto, purtroppo tendente ad un calo progressivo delle coperture vaccinali, il sistema di obbligatorietà delle vaccinazioni rappresenta una scelta volta a “tutelare la salute individuale e collettiva, fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie” (cfr. comunicato della Corte Costituzionale del 22 novembre 2017).
c) Nell’ipotesi, infine, in cui entrambi i genitori siano contrari alle vaccinazioni ed il figlio minore si trovasse in ospedale, a causa di una grave situazione di pericolo per la di lui salute – ravvisata ed accertata dal medico curante – quest’ultimo potrebbe fare istanza al giudice tutelare.
Se, infatti, fosse necessaria, per la sopravvivenza del minore, la somministrazione di un particolare vaccino, il medico, ai sensi della nuova normativa in materia di consenso informato (Legge 22 dicembre 2017, n. 219) potrebbe rivolgersi al Giudice Tutelare.
L’art. 3 comma 5 della sopracitata legge recita “nel caso […] il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria”.
Lo Studio Dionisio è a disposizione per fornire una consulenza sul tema.
Avv. Mirta Cuniberto
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