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La prescrizione nei rapporti di coppia: estesa ai conviventi la sospensione prevista per i coniugi

Con la sentenza n. 7 del 23 gennaio 2026, la Corte Costituzionale ha segnato una svolta decisiva in tema di rapporti patrimoniali tra conviventi di fatto

Più precisamente, la Suprema Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 2941, primo comma, n. 1 c.c. nella parte in cui limita la sospensione della prescrizione ai soli coniugi, estendendola anche ai conviventi di fatto stabilmente uniti da legami affettivi e da un progetto di vita comune.

La ratio è chiara: non è ragionevole pretendere che chi vive in una relazione familiare, sia essa matrimoniale o di fatto, debba compiere atti giudiziali potenzialmente conflittuali solo per evitare la prescrizione del proprio credito. 

La Corte Costituzionale dunque,  restituendo valore all’evoluzione giurisprudenziale e normativa culminata nella legge n. 76/2016, ha riconosciuto alle convivenze di fatto piena dignità di formazione sociale familiare tutelata dagli artt. 2 e 3 della Costituzione. 

La sospensione opera anche in assenza di registrazione anagrafica: ciò che conta è la possibilità di accertare in modo certo, anche ex post, l’inizio e la cessazione della convivenza stabile, sulla base di elementi oggettivi e documentali che ne comprovino la continuità e la serietà. In questo modo, la tutela non viene subordinata a un adempimento formale (quale è la registrazione), ma resta ancorata alla realtà sostanziale del rapporto di convivenza, in linea con l’impostazione già accolta in sede giurisprudenziale, che riconosce come “famiglia” anche il nucleo fondato su vincoli affettivi stabili tra persone che coabitano. 

Di fatto dunque, durante la convivenza il termine di prescrizione dei crediti tra partner è “congelato” e riprende a decorrere solo dalla cessazione del rapporto, con impatto rilevante su contenziosi relativi a prestiti, contributi economici e investimenti effettuati all’interno della coppia. 

Da ultimo, la Suprema Corte ha chiarito che la nozione di “conviventi di fatto” ricomprende sia coppie eterosessuali sia omosessuali, in linea con la definizione della legge Cirinnà, consolidando un modello pluralistico di famiglia ormai pienamente riconosciuto dall’ordinamento.

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