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Quando e in che modo il minore può accettare beni ricevuti in eredità ?

E’ presente nel codice civile un combinato disposto di articoli che disciplina il caso in cui l’erede sia un soggetto minorenne.

Nell’articolo 471 del codice civile è previsto il principio in base al quale le eredità devolute ai minori e agli interdetti non possano accettarsi se non col beneficio di inventario.

L’eredità può infatti essere accettata “puramente e semplicemente” oppure “con beneficio d’inventario”.

Nella prima ipotesi, l’accettazione comporta la c.d. confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede: quindi, se nell’asse ereditario ci fossero debiti, questi verrebbero trasmessi agli eredi che sarebbero tenuti a pagarli anche con i propri beni personali, qualora i beni del defunto non fossero sufficienti a saldare tali debiti.

Nel secondo caso, invece, mediante l’accettazione c.d. con beneficio d’inventario, il patrimonio degli eredi resta separato da quello del defunto: gli eredi, pertanto, risponderanno di eventuali debiti del defunto soltanto nei limiti del patrimonio ereditato, vale a dire che non dovranno in alcun modo contribuire con propri beni personali alla soddisfazione e al pagamento di eventuali debiti.

L’erede, in altre parole, viene tutelato da tale modalità di accettazione, in quanto non sarà mai tenuto a pagare debiti di importo superiore al valore del patrimonio ricevuto.

Generalmente la scelta tra le due accettazioni – pura e semplice oppure con beneficio di inventario – si determina sulla base di una valutazione di convenienza, nel senso che se l’erede ha il timore che la massa passiva del patrimonio ereditato superi quella attiva, preferirà accettare l’eredità con beneficio d’inventario per non rischiare di vedere aggrediti dai creditori del defunto anche i propri beni.

Poiché, però, nel nostro ordinamento i minori vengono sempre tutelati ed ogni decisione viene presa nel loro esclusivo interesse, essi potranno, come detto, accettare unicamente con beneficio di inventario.

Evidentemente, poiché il minore è privo della capacità di agire, saranno i genitori a dover procedere all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità. I genitori dovranno in ogni caso rivolgersi al Giudice per poter accettare o meno l’eredità del figlio minore, al fine di ottenere l’autorizzazione ex art. 320 del codice civile.

In altre parole, con riguardo alle eredità devolute a favore di minori, i genitori devono presentare istanza di autorizzazione all’accettazione beneficiata di eredità in nome e per conto dei minori stessi al giudice tutelare competente – vale a dire quello del luogo in cui il minori abbia la residenza o il domicilio.

Solo una volta intervenuta l’autorizzazione, il genitore potrà presentarsi o all’ufficio Successioni competente (vale a dire quello ove si è aperta la successione, che è il luogo dell’ultima residenza del defunto, e che quindi può non coincidere con quello di residenza o domicilio del minore) ovvero davanti ad un notaio al fine della redazione del relativo atto pubblico.

Parimenti, qualora i genitori intendano chiedere di essere autorizzati a rinunciare alla eredità – in quanto palesemente passiva- dovranno presentare apposita istanza al Giudice Tutelare, corredata da apposita documentazione che evidenzi le passività e, intervenuta la autorizzazione, potranno procedere alla rinuncia per atto pubblico, sempre avanti al notaio o al Cancelliere dell’Ufficio Successioni.

Il genitore dovrà presentarsi munito di una serie di documenti, di cui in questa sede forniamo un breve elenco, che potrebbe peraltro cambiare a seconda degli uffici competenti:

– Copia conforme all’originale del decreto di accoglimento del Giudice Tutelare del luogo di domicilio del minore

– Dichiarazione sostitutiva di certificato di morte attestante data, luogo di decesso ed indicazione dell’ultima residenza al fine di confermare la competenza territoriale dell’ufficio – unitamente alla fotocopia del documento di identità di chi autocertifica – redatta davanti al Cancelliere

– Certificato di morte in originale del defunto

– In presenza di testamento, copia rilasciata dal notaio con gli estremi della registrazione

– Codice fiscale del richiedente, del defunto, del/i minore/i.

Qualora poi, una volta intervenuta l’accettazione di eredità e devoluto il patrimonio al minore, i genitori volessero vendere un bene (ad esempio un immobile o un’autovettura) pervenuto al minore, ai sensi dell’art. 747 c.p.c. sarà necessaria l’autorizzazione del Tribunale del luogo ove si è aperta la successione, previo parere del Giudice Tutelare competente. In altre parole, sarà necessaria l’autorizzazione del Giudice per vendere il bene: i genitori dovranno fornire i documenti per dimostrare il valore dell’immobile, l’eventuale proposta d’acquisto e altresì come intendono investire il denaro che si ricaverà dalla vendita.

E’ anche possibile che il minore si trovi ad essere titolare di un’impresa commerciale, magari perché gli è stata devoluta in eredità una quota o l’intera società: in tale ipotesi, in considerazione dei rischi che un’attività di questo tipo comporta per il patrimonio di chi la svolge, ed in particolare della opportunità di non esporre un minore al pericolo di un fallimento, il legislatore ha previsto dei limiti ristretti, previsti al quinto comma dell’articolo 320 codice civile.

L’esercizio dell’impresa commerciale da parte di soggetto minore di età, infatti, non può essere continuato se non con parere del Giudice tutelare e successiva autorizzazione del Tribunale: ed il Giudice tutelare non può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa fino a quando il Tribunale abbia deliberato sulla istanza presentata dai genitori per la gestione dell’impresa.

Si parla di continuazione dell’attività in quanto, nell’ipotesi di attività d’impresa, i genitori possono essere autorizzati soltanto a continuarne l’esercizio, in nome e per conto del minore, e mai, invece, potrebbero essere autorizzati ad avviare una nuova attività commerciale.

In altre parole, i genitori possono essere autorizzati soltanto a proseguire un’attività imprenditoriale già iniziata da altri, in seguito all’acquisizione della relativa azienda nel patrimonio del minore.

In sintesi, gli atti che i genitori possono compiere senza l’autorizzazione del Giudice tutelare sono in genere quelli di ordinaria amministrazione, gli atti che invece richiedono l’autorizzazione sono quelli che vengono definiti di c.d. straordinaria amministrazione- elencati nell’art. 320 c.c.- mentre altri atti, di particolare, rilievo- vendita di beni ereditari e prosecuzione di attività imprenditoriale – necessitano dell’autorizzazione del Tribunale competente previo parere del giudice tutelare .

Nell’ipotesi di mancanza delle autorizzazioni previste, tutti questi atti sono annullabili su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, del figlio o dei suoi eredi o aventi causa, come previsto dall’ articolo 322 del codice civile.

Lo Studio Dionisio è disponibile per una consulenza in tal complessa e delicata materia.

Avv. Silvia Remmert

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