Quale genitore è onerato del versamento del contributo al mantenimento dei figli? Quali sono i requisiti per quantificarlo? Fino a quando il genitore onerato del contributo al mantenimento dei figli è obbligato a versarlo? Può essere aumentato o diminuito nel corso del tempo? Può tale contributo essere interrotto con il raggiungimento della maggiore età del figlio? Il genitore onerato dell’assegno di mantenimento può corrisponderlo direttamente al figlio maggiorenne?
Questi sono i numerosi quesiti che sovente due genitori che si stanno separando rivolgono al loro professionista.
La legge non stabilisce dei criteri fissi ed inderogabili, né esistono delle tabelle per la quantificazione del contributo al mantenimento dei figli. Tuttavia, la giurisprudenza ha stabilito dei criteri, seguiti uniformemente da tutti i tribunali italiani, in base ai quali si possono fornire alcune linee guida, da applicare caso per caso.
Il genitore obbligato al versamento del contributo al mantenimento dei figli è il genitore che la legge definisce “non collocatario”, ovvero quel genitore che gode di un diritto di visita, ma insieme al quale i figli non vivono prevalentemente.
I criteri per quantificare il contributo al mantenimento si basano su un’analisi comparata delle situazioni reddituali e patrimoniali di entrambi i genitori, tenendo conto di eventuali spese fisse mensili delle quali si è onerati (mutui, finanziamenti, canoni di locazione, etc.) ed altresì tenendo conto del tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio o durante la convivenza, in caso di coppia non sposata.
Nel corso del tempo, qualora sopravvengano importanti mutamenti, in peggio o in meglio, nella situazione reddituale della parte che deve versare l’assegno ( perdita del lavoro o riduzione o aumento dello stipendio) , è possibile, presentando un ricorso al giudice, ottenere una diminuzione o un aumento del contributo.
L’obbligo del mantenimento prosegue sino a quando i figli non siano in grado di raggiungere la piena indipendenza economica, tale da provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita; pertanto, il raggiungimento della maggiore età non comporta automaticamente l’interruzione del versamento di un assegno a favore dei figli.
Tuttavia, se il figlio maggiorenne, messo nelle condizioni di poter reperire un primo stipendio – ad esempio quando i genitori hanno sostenuto le spese per una formazione universitaria o per un corso professionale ed il figlio ha ottenuto la laurea o il diploma o quando gli viene proposta un’offerta lavorativa – ha per sua colpa o sua mancanza, mancato di raggiungere l’autonomia professionale e personale, i genitori sono esonerati dal dover continuare a mantenerlo. Si evidenzia che ad esempio il Tribunale potrebbe valutare negativamente il caso del figlio adulto che rifiuti un lavoro perché non rispondente alle sue aspirazioni o agli studi fatti.
Non c’è in ogni caso un limite di età sancito dalla legge per la perdita del diritto al mantenimento, ma occorre valutare caso per caso. Alcune pronunce isolate indicano l’età dei 30 anni.
In merito alla possibilità di versare il contributo direttamente al figlio maggiorenne, la legge n. 54/06 introduce nel Codice Civile una norma a favore dei figli maggiorenni (art. 337 septies codice civile), in quanto riconosce il diritto dei medesimi di percepire direttamente dal genitore obbligato il contributo al mantenimento. Nell’applicazione giurisprudenziale, non è raro che sia un Giudice a dover dirimere la questione – in caso di mancato accordo tra i genitori – sancendo un pagamento diretto o anche suddividendo il contributo in parte in favore del figlio ed in parte in favore del genitore convivente.
Infine, quali sono concretamente gli strumenti per eventualmente “ eliminare” il contributo al mantenimento del figlio, se si ritiene che i requisiti sopra esposti siano stati soddisfatti?
Salvo che vi sia un accordo stragiudiziale che certifichi la cessazione dell’obbligo, per “liberare” il genitore dall’onere del mantenimento di un figlio maggiorenne non economicamente indipendente sarà necessario un provvedimento del giudice. Occorrerà, pertanto, rivolgersi al Tribunale e chiedere di accertare la circostanza; l’onere di provare la citata indipendenza è a carico del genitore obbligato al versamento del contributo.
Avv. Giovanni Dionisio
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