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La Sindrome di Alienazione Parentale (PAS): che cos’è e come va accertata?

alienazione parentaleInnanzitutto partiamo dalla definizione: nonostante l’alienazione parentale venga definita come una sindrome, non è una patologia, bensì semplicemente una espressione che viene utilizzata per definire quella situazione – rilevabile nei procedimenti di separazione o divorzio particolarmente conflittuali – nella quale un genitore strumentalizza il figlio al fine di negare all’altro genitore il diritto a mantenere con questi un rapporto continuativo ed equilibrato.

L’alienazione parentale può essere accertata all’interno di una consulenza tecnica d’ufficio (si veda l’articolo La consulenza tecnica nel diritto di famiglia), ovvero un approfondimento che il Giudice può disporre con l’ausilio di uno psicologo.

Inoltre, di recente la Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. I, 16 maggio 2019, n. 13274) ha ritenuto che i consulenti/psicologi che sostengono la citata “sindrome” con l’obiettivo di dimostrare che un genitore ha allontanato il figlio dall’altro volutamente, compiono una “devianza dalla scienza medica ufficiale”, a causa della mancanza di basi scientifiche solide per diagnosticare tale presunto disturbo della sfera affettiva.

La Sindrome di Alienazione Parentale, infatti, non è riconosciuta dal Ministero della Salute, ma vi è di più: non è neppure automatico che vi sia correlazione tra il comportamento alienante del genitore e l’eventuale rifiuto del figlio di vedere l’altro genitore che può dipendere da una moltitudine di altri fattori.

Quali sarebbero quindi, concretamente, i segnali di condotta che possono far percepire al genitore con il quale il figlio non vive per la maggior parte del tempo che potrebbe essere in atto un comportamento di alienazione dell’altra figura genitoriale?

  • Che il genitore con cui vive il figlio ostacoli la frequentazione con l’altro genitore, ad esempio inventando scuse banali, mentendo sullo stato di salute del ragazzo o inventando false accuse di trascuratezza o di violenza, impegnando il figlio in attività sportive o corsi nel periodo in cui l’altro genitore dovrebbe tenerlo con sé.
  • Che il genitore collocatario descriva in modo negativo l’altro genitore, definendolo con termini denigratori davanti al minore oppure dimostrando, al contrario, gioia nel caso in cui il figlio compia qualche cosa che l’altro genitore non approva.
  • Che il genitore collocatario non chieda mai l’opinione dell’altro nelle scelte relative al figlio, non lo informi sul suo andamento scolastico e neppure sulle sue attività ricreative, riducendo in tal modo il “ruolo decisionale” dell’altro genitore.

I sintomi, invece, riscontrabili nel bambino potrebbero essere:

  • Il minore mima i messaggi di disprezzo che il genitore alienante ha nei confronti di quello alienato.
  • Il minore motiva le ragioni del suo distacco dal genitore alienato in modo insensato o superficiale, ad esempio “non voglio vedere mio padre perché mi manda a letto troppo presto”.
  • Il genitore alienato viene descritto come negativo in tutto, mentre l’altro come positivo in tutto.
  • Il minore afferma di aver elaborato i motivi di rifiuto da solo.
  • In qualsiasi tipo di conflitto, il minore prende sempre le parti del genitore che mette in atto la condotta di allontanamento.
  • Il minore disprezza ed allontana l’altro genitore non sentendosi minimamente in colpa.
  • Il minore utilizza espressioni e parole per descrivere le colpe del genitore prese “in prestito”, quindi espressioni da adulto.
  • Il minore estende l’ostilità nei confronti dell’altro genitore alienato anche alla di lui famiglia, quindi nonni (paterni o materni) e nuova/o compagna/o.

Quali sono, quindi, in concreto, i casi che sono passati sotto la lente dei Giudici italiani?

La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice debba valutare caso per caso e che “anche l’eventuale comportamento alienante di un genitore non può essere pagato dal minore, per il quale andare in comunità, soprattutto se adolescente, non significa solo essere strappato dalla famiglia, ma anche dagli amici e da tutto il contesto in cui vive”.

Nel caso concreto finito avanti alla Corte di Cassazione, il figlio di quindici anni “conteso” dai genitori era stato per sei mesi inserito in comunità, definita “struttura educativa terza” – nel senso di terza figura imparziale rispetto ai due genitori – per poi in un secondo momento disporre l’affidamento esclusivo del ragazzino al padre, che era il genitore che aveva subito l’allontanamento del figlio per la condotta tenuta dalla madre.

Anche il Tribunale di Milano, con una pronuncia dell’11 marzo 2017 ha affermato che “non integra una nozione di patologia clinicamente accertabile, bensì un insieme di comportamenti posti in essere dal genitore collocatario – vale a dire quello che ha con sé il figlio – per emarginare e neutralizzare l’altra figura genitoriale”.

In altre parole, se un genitore, ad esempio la madre, propone ricorso contro il padre per questioni relative ai figli e risulti poi essere lei stessa autrice di comportamenti alienanti, si ritiene che debba essere “punita”, in quanto ha agito in modo consapevole e con colpa grave.

Nel caso di specie, infatti, la madre aveva iniziato un processo contro il padre della bambina, depositando un ricorso ex art. 709 ter del codice di procedura civile, che prevede determinate sanzioni nel caso di gravi inadempienze o atti del genitore che arrechino pregiudizio al minore (si veda l’articolo La privazione genitoriale: gli strumenti che la legge prevede a tutela del rapporto genitore-figlio), in quanto sosteneva che fossero intercorse complicazioni nel rapporto padre-figlia, in particolare che il padre si disinteressasse a lei.

Nel corso del processo, veniva accertato, dalle parole della ragazzina, come la madre denigrasse davanti a lei il padre, dicendole che per il suo bene era meglio che non lo vedesse: la relazione tra padre e figlia era quindi stata annullata dai comportamenti alienanti della madre.

Suddetti comportamenti della madre avevano causato “uno stato di forte stress nel padre ed anche una situazione di pericolosa vulnerabilità nella figlia che si trova sull’orlo di una declinazione patologica della propria condizione di bambina travolta dal conflitto”.

Non essendo ipotizzabile in tale situazione un affidamento esclusivo al padre, il quale comunque non era stato ritenuto idoneo a causa della sua fragilità emotiva, la figlia era rimasta collocata presso la madre che, tuttavia, era stata condannata alle spese legali del processo.

Tali situazioni potrebbero anche creare danni irreversibili nei minori, cioè che tali “trauma” infantili o adolescenziali si ripercuotano – e sia forse ancor più difficile da comprendere e superare – nella fase adulta, se ci si accorga di aver avuto magari per anni una visione distorta dei fatti di uno dei genitori.

In conclusione, è opportuno valutare con estrema attenzione, caso per caso, i comportamenti tenuti da ciascun genitore ed altresì il contesto familiare ove si sviluppa il rifiuto del minore di vedere uno dei due genitori, separati o divorziati.

Avv. Mirta Cuniberto

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