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Unione Civile: come si costituisce e che differenza c’è con il matrimonio?

unione civileLa legge n. 76/2016 ha sancito la possibilità per le persone dello stesso sesso di costituire un’unione civile, ovvero di essere riconosciute formalmente come famiglia avanti allo Stato.

Come si costituisce un’unione civile?

Le unioni civili si costituiscono avanti all’Ufficiale di Stato Civile, alla presenza di due testimoni, che non devono essere parenti delle parti. Questa è una prima differenza rispetto al matrimonio.

La presenza dell’Ufficiale di Stato Civile è una mera formalità, in quanto l’unione si perfeziona con la dichiarazione delle parti di voler costituire l’unione stessa.

Un’altra differenza rispetto al matrimonio, è che l’unione civile non ammette la celebrazione per procura, neppure nei casi eccezionali previsti per il matrimonio dall’art. 111 c.c.

In concreto, cosa deve fare la coppia?

  • La coppia deve presentare la richiesta – di solito via e-mail – al Comune dove intende costituire l’unione: il Comune può essere scelto liberamente a prescindere dal luogo di residenza dei partner.

La richiesta deve contenere: nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, dichiarazione che non sussistono una delle cause impeditive previste dall’art. 1, comma 4° L.76/16. Le cause impeditive sono: essere sposati con altra persona, l’interdizione o l’infermità di mente di una delle due parti, essere minorenni, la presenza di vincoli di parentela o affinità tra i partner, essere stato condannato per taluni reati.

  • Entro 30 giorni il Comune effettua le dovute verifiche e invita la coppia ad indicare, entro 180 giorni, una data per la celebrazione del rito.
  • La celebrazione: il celebrante dà lettura dei diritti e doveri che scaturiscono dall’unione, chiede ai partner se vogliono unirsi e dichiara che in nome della legge gli stessi sono uniti civilmente.
  • Registrazione: l’Ufficiale di Stato Civile procede ad iscrivere l’unione nel registro delle Unioni civili tenuto negli archivi dello stato civile di ogni Comune.

Nell’ipotesi di rettificazione di sesso di uno dei coniugi, se gli stessi hanno espresso la volontà di proseguire il loro rapporto matrimoniale preesistente, devono rendere apposita dichiarazione nel Comune nel quale fu iscritto o trascritto l’atto di matrimonio. E’ altresì prevista la possibilità di chiedere al Tribunale l’iscrizione dell’unione civile nel procedimento di rettificazione di sesso di uno dei due coniugi.

E il cognome?

Come noto, per la legge italiana, in caso di matrimonio, la moglie può aggiungere al proprio cognome quello del marito.

In caso di unioni civili, è stato previsto che le parti possono stabilire di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o postporre al proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile.

Il fatto che la parte potesse farne dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile ha sollevato alcuni dubbi: ovvero il cognome scelto dopo la costituzione dell’unione civile deve essere modificato anche nei registri anagrafici?

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 212/2018, ha stabilito che la scelta del cognome comune non modifica la scheda anagrafica. Tuttavia, nel caso trattato dalla Corte Costituzionale, il diretto interessato ha ottenuto, facendo istanza al Prefetto, la possibilità di aggiungere – e quindi non solo di utilizzare – al proprio cognome quello del partner.

Diritti e doveri dell’unione civile

Con la legge che ha istituito le unioni civili, il Legislatore ha richiamato quasi tutti i diritti e doveri che derivano dal matrimonio, ovvero: assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione, pari contribuzione ai bisogni della famiglia secondo le possibilità di ciascuno, scelta della residenza comune.

Non compare alcun riferimento ai figli, né riguardo ai doveri personali delle coppie, all’obbligo di fedeltà.

Per quanto riguarda i figli, il tema è certamente delicato, in quanto la legge n. 76/2016 non ha previsto la possibilità di adozione dei figli del partner, nonostante una parte della giurisprudenza abbia acconsentito alla possibilità di adozione del figlio del partner (sul tema si richiama l’articolo già pubblicato La step child adoption, ovvero quando la legge insegue la vita reale”).

Invece, la mancanza dell’obbligo di fedeltà, da un lato certamente può essere considerata come l’eliminazione di un obbligo legato ad una concezione della famiglia di tipo patriarcale, ma dall’altro è certamente discriminatorio il fatto di non prevederlo per le sole coppie same sex.

Altra considerazione di natura meramente formale è il fatto che il Legislatore, pur avendo voluto richiamare nella legge che ha istituito le unioni civili, gli articoli del Codice Civile sui diritti e obblighi del matrimonio, ha però ritenuto di denominare “unioni civili” e non “matrimonio” l’unione delle persone same sex.

In materia di successione, anche ai contraenti civili si applicano le norme che regolano i diritti successori riservati ai legittimari, ovvero quelle norme che sanciscono che una parte dei beni ereditari debba essere obbligatoriamente trasmessa alle persone legate al defunto da vincoli di parentela (ovvero coniuge, figli legittimi e/o naturali, ascendenti legittimi). Nella medesima posizione del coniuge vi è pertanto il contraente dell’unione civile.

Al contraente civile si estende anche la normativa di cui all’art. 540 c.c., che stabilisce che al coniuge/partner debbono comunque essere riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano. Diritti che presuppongono che l’immobile, già residenza familiare, fosse di proprietà del de cuius o della comunione familiare.

In altre parole, in tutti i casi in cui nelle norme del codice civile in materia di successione si trova la parola coniuge, deve intendersi anche partner dell’unione civile.

Per cui ad esempio, se uno dei due partner decede e non ha lasciato testamento, erede legittimo è a tutti gli effetti l’altro partner, per l’intero o per una determinata quota, a seconda se vi siano figli o parenti fino al sesto grado. Sul tema, si richiama l’articolo già pubblicato Successione ereditaria: qualche nozione dall’avvocato.

Infine, si evidenzia che l’unione civile, al pari del matrimonio, può essere sciolta applicando lo stesso procedimento previsto dalla legge sul divorzio L. 898/70 o consensualmente con dichiarazione da rendersi avanti all’Ufficiale di Stato Civile.

 

Avv. Mirta Cuniberto

 

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