Innanzi tutto occorre definire cosa si intende per successione a causa di morte, e possiamo senz’altro affermare che questa si verifica quando un soggetto subentra ad un altro soggetto (il defunto) nella titolarità di una situazione giuridico patrimoniale (ovvero il suo patrimonio).
La successione si apre al momento della morte di una persona, nel luogo del suo ultimo domicilio e può essere di due tipi:
- successione testamentaria: quando vi è un testamento;
- successione legittima: quando non vi è un testamento, ed in questo caso occorre far riferimento alle disposizioni di legge.
Quando, invece, si parla di legittimari (o riservatari o eredi necessari) si intendono coloro che hanno diritto ad una quota parte del patrimonio del defunto (cd.quota di riserva), indipendentemente dalla volontà manifestata dal testatore. Ricordiamo, infatti che, nonostante le espressioni colorite che spesso usano i nostri parenti più prossimi in occasione di qualche discussione famigliare, nel nostro ordinamento non è prevista la diseredazione. Il defunto non può escludere dalla successione chi abbia diritto alla quota di riserva. Se infatti il defunto, per qualsiasi motivo, non contempla nel proprio testamento chi ha diritto ad una quota della sua eredità, questi potrà agire in giudizio, con la cd. azione di riduzione, al fine di far valere il proprio diritto a ricevere parte del patrimonio del defunto.
I legittimari sono, secondo il nostro ordinamento, il coniuge, i figli, gli ascendenti legittimi.
Ricordiamo che il coniuge cui non sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge divorziato perde invece i diritti successori.
Il testamento può essere olografo, pubblico, segreto nonché speciale. Il testamento orale è nullo, o meglio inesistente.
Il testamento olografo è quello scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Ricordatevi quindi che, nonostante si viva in un’epoca in cui la scrittura a mano è sempre più rara, il testamento non può essere redatto con scrittura a macchina, stampa, moduli predisposti, ecc.
Il testamento deve anche contenere l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui viene redatto. La firma autografa deve essere posta alla fine delle disposizioni testamentarie. E’ valida la sottoscrizione utilizzando uno pseudonimo, o un soprannome, così come è valida la firma illeggibile (quando la stessa rappresentava la normale modalità di sottoscrivere del defunto).
Il testamento olografo è quindi la forma più semplice di testamento ma, ricordatevi di consegnarlo a persona di fiducia perché può essere facilmente smarrito, distrutto, alterato, ecc. Anche un Notaio o un Avvocato possono custodire presso di loro un testamento olografo.
Non è valido il testamento cd. collettivo, ovvero quando, ad esempio, due coniugi, nel medesimo atto, redigono un unico testamento a vantaggio del loro adorato figlio (es.: noi sottoscritti Giulia ed Antonio nominiamo nostro erede universale nostro figlio Cesare), oppure quando, nella medesima scheda testamentaria, ipotizziamo sempre i due coniugi sopra indicati, redigono un testamento l’uno in favore dell’altra (ad esempio: io sottoscritta Giulia nomino mio erede universale il mio amato marito Antonio ed io Antonio nomino la mia compagna di vita Giulia mia erede). E’ invece possibile redigere le dette volontà nel medesimo foglio, ma l’una successivamente all’altra, oppure effettuare due disposizioni autonome (quindi su due fogli di carta diversi), in cui i nostri Giulia ed Antonio fanno testamento l’uno in favore dell’altro.
Il testamento pubblico è invece quello ricevuto da un Notaio, in presenza di testimoni.
Con il testamento segreto il defunto non intende pubblicizzare il contenuto delle sue ultime volontà, a tal fine sigilla il foglio sul quale le ha redatte e, in presenza di due testimoni, consegna al Notaio la busta/foglio così sigillato, dichiarando al professionista (sempre in presenza dei testimoni) che il detto documento contiene le sue disposizioni testamentarie.
I testamenti speciali sono, sostanzialmente, dei testamenti pubblici che vengono ricevuti da persone che rivestono determinate cariche (quali il sindaco, il comandante di una nave o di un aeroplano, i sacerdoti, ecc.) in occasioni particolari (calamità pubbliche, zona di guerra, ecc,) ed hanno un’efficacia temporale limitata.
Per quanto riguarda, in particolare, il testamento olografo, chiunque ne abbia la custodia deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione, appena viene a conoscenza della morte del testatore.
La successione legittima si ha, come detto più sopra, quando il defunto non ha disposto per testamento di tutto o parte dei suoi beni. Gli succedono quindi il coniuge e i parenti più prossimi (discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti fino al sesto grado) e, se tutti questi mancano, l’eredità va infine allo Stato.
Istituto particolare è la rappresentazione, ovvero quando un soggetto subentra al suo ascendente (che non ha potuto accettare l’eredità in quanto premorto o indegno oppure per rinuncia) nella successione ereditaria. Ad esempio, Giulia nomina erede universale il fratello Pietro e, se questi decide di rinunciare all’eredità, gli succederanno i di lui figli, i quali potranno a loro volta rinunciarvi facendo loro subentrare eventuali ulteriori pronipoti.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, che decorrono dal giorno dell’apertura della successione. Chiunque vi ha interesse può comunque chiedere all’autorità giudiziaria che venga fissato un termine entro il quale il chiamato all’eredità deve dichiarare se accetta o rinuncia all’eredità. Se trascorre il termine fissato dall’autorità giudiziaria, senza che il chiamato abbia fatto la detta dichiarazione, quest’ultimo perde il diritto di accettare.
In ultimo, in questo breve excursus, ricordiamo che le eredità devolute a minori ed agli interdetti, nonché alle persone giuridiche (quali le società), devono accettarsi con beneficio d’inventario, salva in ogni caso la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare all’accettazione.
Il beneficio d’inventario ha quale finalità quella di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede. Il che significa, tra l’altro, che l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti.
Avremo modo di trattare ulteriormente l’argomento delle successioni in un successivo articolo e, ovviamente, il nostro Studio è sempre disponibile a fornire una consulenza in materia di successioni.
Avv. Silvia Remmert
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