La decisione del Governo italiano di poter somministrare il vaccino anti Covid-19 anche alle persone minori d’età ha comportato, in alcune famiglie, contrasto sulla scelta da assumere per i propri figli.
Infatti, la modulistica che occorre compilare, in occasione della somministrazione del vaccino per i minorenni, richiede il consenso espresso di entrambi i genitori.
Peraltro, il contrasto, dalle statistiche, parrebbe essere sorto anche tra i minori stessi e i di loro genitori, come verrà meglio approfondito nell’articolo.
Cosa succede se tra i genitori non c’è accordo nel sottoporre il figlio minore d’età alla vaccinazione anti Covid-19?
Sul tema, si richiama, innanzitutto, l’articolo Se non voglio vaccinare mio figlio, che cosa succede? Qualcuno può obbligarmi? in merito alle vaccinazioni obbligatorie previste, ad oggi, per tutti i minori di età tra zero e sedici anni.
Nell’ipotesi in cui uno dei due genitori rifiuti di prestare il consenso per la somministrazione di un trattamento sanitario, occorrerà rivolgersi al Giudice Tutelare del Tribunale del luogo di residenza del minore.
In tema di vaccino anti Covid-19, di recente, il Tribunale di Monza è stato investito di un ricorso da parte di una madre di un figlio di 15 anni, in quanto il padre rifiutava di prestare il consenso per la somministrazione del vaccino.
Ebbene, il Tribunale di Monza ha accolto il ricorso della madre, ritenendo che, nell’ipotesi in cui vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, considerando l’analisi dei dati scientifici sulla gravità e diffusione del virus e sull’efficacia del trattamento sanitario (in questo caso il vaccino anti Covid-19), il Giudice può sospendere momentaneamente la capacità del genitore dissenziente, fornendo l’autorizzazione ad effettuare il vaccino. Il Giudice, nella motivazione, ha ritenuto altresì di sottolineare che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno un’elevata capacità nel difendere dalla malattia sia i singoli sia la collettività e che quindi l’assenza di copertura vaccinale comporterebbe un rischio per la salute del singolo, ivi compreso il minore d’età.
Inoltre, nel caso trattato dalla decisione del Tribunale di Monza, il minore, di anni 15, aveva espresso la volontà di effettuare il vaccino anti Covid-19 e tale volontà – come verrà meglio precisato nel paragrafo successivo – va tenuta in considerazione, stante l’età e la capacità di discernimento del minore stesso.
E se il minorenne si vuole vaccinare e i genitori non sono d’accordo?
L’attuale normativa in materia di consenso informato prevede che la persona interessata, per essere sottoposta ad un trattamento sanitario, debba esprimere il proprio consenso libero e informato. Per gli incapaci e i minori, tale consenso viene espresso dal tutore o dal rappresentante legale (i genitori).
Tuttavia, l’art. 3, comma 1 della L. 219/2017 prevede che «la persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà»: ciò significa che il minore deve essere informato in linea con le proprie capacità di comprensione.
Il medesimo art. 3, al comma 2, prevede che, in ogni caso, il consenso informato per sottoporre il minorenne ad un trattamento sanitario deve essere espresso dai genitori, i quali però devono tenere conto della volontà del figlio minore (a seconda dell’età e del grado di maturazione: è evidente che la volontà di un quattordicenne è diversa da quella di un minore di otto anni) e del loro compito educativo volto a tutelare la salute psicofisica del figlio.
Nell’ipotesi in cui i genitori rifiutino di fornire il consenso alla somministrazione del trattamento sanitario per il figlio minore, se il medico curante del minore ritiene che tale cura sia necessaria e appropriata, la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso o dei genitori o del medico stesso o del rappresentante legale della struttura sanitaria.
Nel caso oggetto del presente articolo, in assenza del consenso di entrambi i genitori, anche se il minorenne è d’accordo, la struttura non può procedere a somministrare il vaccino anti Covid-19.
Tuttavia, se il medico curante del minore ritiene che la vaccinazione sia appropriata e necessaria, in considerazione del quadro clinico della persona, si potrà aprire la via giudiziale, rimettendo la decisione al Giudice Tutelare.
Ciò detto, sarebbe, in ogni caso, auspicabile che il Legislatore intervenisse sul tema, considerando che il minore di età non può adire da solo l’organo giudiziario, ma può farlo solo attraverso i suoi rappresentanti legali (ovvero i genitori) che sono proprio coloro che rifiutano, nel caso in oggetto, la somministrazione del vaccino. Dovrebbe, pertanto, essere rimesso al medico curante il deposito di un ricorso avanti al Giudice Tutelate per il paziente minorenne.
In conclusione, allo stato, senza un intervento del Legislatore, per somministrare ad un minore d’età il vaccino anti Covid-19 è necessario il consenso di entrambi i genitori. In caso di rifiuto di uno dei genitori a prestare il citato consenso sarà possibile adire l’autorità giudiziaria, con un’analisi dettagliata e preventiva del singolo caso, tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza da ultimo richiamato dal decreto del Tribunale di Monza del 22.07.21.
Avv. Mirta Cuniberto
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